F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/TFN del 15 Febbraio 2016 (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), GIOVANNI LUCA IMPELLIZZERI (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società Calcio CATANIA Spa – (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/TFN del 15 Febbraio 2016
(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DELLI CARRI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), GIOVANNI LUCA IMPELLIZZERI (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società Calcio CATANIA Spa - (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).
Il deferimento Il Procuratore Federale, con provvedimento n. 3174/1064bis PF 14-15 SP/mg del 6 ottobre 2015, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Delli Carri Daniele, già Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico sospeso e iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; - Impellizzeri Giovanni Luca, all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico. Viene contestato agli incolpati l'illecito disciplinare associativo di cui all’art. 9 CGS, perché in numero superiore a tre si associavano tra di loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, nonché con altri soggetti non tesserati, segnatamente con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari. Tali illeciti sono gli stessi contestati agli altri associati con precedente deferimento e riguardano sia la violazione dell’art. 7 CGS sia l’effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 bis e 6 CGS. Il Procuratore Federale contestava altresì che il programma associativo era stato perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli predeterminata. Viene inoltre contestata a DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca l'aggravante di cui all'art. 9 comma 2 CGS, per la loro qualità di promotori e gestori dell'associazione. Il DELLI CARRI e l’IMPELLIZZERI vengono altresì deferiti per la violazione di sei distinte fattispecie disciplinari di cui all’art. 7, commi 1 e 5, CGS per avere - all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva, e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento di alcune gare del campionato di serie B (segnatamente: 1) CATANIAAVELLINO disputata il 29 marzo 2015 e terminata con il risultato di 1-0; 2) VARESECATANIA disputata il 2 aprile 2015 e terminata con il risultato di 0-3; 3) CATANIATRAPANI disputata l’11 aprile 2015 e terminata con il risultato di 4-1; 4) LATINA-CATANIA disputata il 19 aprile 2015 e terminata con il risultato di 1-2; 5) CATANIA-TERNANA disputata il 24 aprile 2015 e terminata con il risultato di 2-0; 6) CATANIA-LIVORNO disputata il 2 maggio 2015 e terminata con il risultato di 1-1), offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori dell’AVELLINO, del VARESE, del TRAPANI, del LATINA, della TERNANA, e del LIVORNO, allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento di tutte le citate competizioni sportive e favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella avversaria. Agli stessi DELLI CARRI e IMPELLIZZERI viene inoltre contestata l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere. Viene altresì deferita la Società Calcio CATANIA Spa: per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 7 comma 4 CGS, per i comportamenti posti in essere dal DELLI CARRI Daniele in violazione degli artt. 9 e 7 commi 1 e 5 CGS; per responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 7 comma 4 e 4 comma 5 CGS, per le condotte poste in essere da Impellizzeri Giovanni e da altri soggetti non tesserati ed allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali; con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 CGS dell’effettiva alterazione delle gare e della pluralità degli illeciti posti in essere. Il solo IMPELLIZZERI Giovanni Luca viene inoltre deferito per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato dagli Organi della Giustizia Sportiva, effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque avendo concorso ad effettuare scommesse, relative alle gare VARESE-CATANIA del 2 aprile 2015, CATANIA-TRAPANI del 11 aprile 2015, LATINA-CATANIA del 19 aprile 2015, CATANIA-TERNANA del 24 aprile 2015, CATANIALIVORNO del 2 maggio 2015, i cui risultati erano stati alterati con le modalità sopra indicate. Lo stesso IMPELLIZZERI viene infine deferito per altra violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 6 del CGS in relazione alla gara MESSINA–ISCHIA ISOLA VERDE del 18/04/2015 della stagione sportiva 2014/2015 del campionato di Lega Pro, avendo il medesimo posto in essere un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere, direttamente o per interposta persona, sulla gara indicata, previa verifica della predeterminazione del risultato e avendo il medesimo effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla medesima gara, con le modalità come sopra descritte. Lo stesso è altresì chiamato a rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara MESSINA-ISCHIA ISOLA VERDE del 18/04/2015. Svolgimento del procedimento Il deferimento sopra indicato deriva, come il precedente a carico dei Sigg. PULVIRENTI, COSENTINO e DI LUZIO definito con decisione di questa Sezione Disciplinare pubblicata il 20 agosto 2015, dal procedimento penale n. 5559/2015 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Catania, nell'ambito del quale è stato contestato ad alcuni soggetti il reato di frode sportiva in relazione ad alcune partite di calcio disputate dalla squadra del CATANIA Calcio Spa nel campionato di serie B della stagione sportiva 2014/2015, nonché il reato di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. La Procura Federale ha infatti acquisito in forza dell'art. 2, comma 3 della legge n. 401 del 1989 e dell'art. 116 c.p.p., un copioso materiale probatorio consistente nelle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, nell’esito di diverse perquisizioni, nelle risultanze dei tabulati telefonici relativi alle utenze dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, nell’esito di specifiche attività di osservazione, e nelle dichiarazioni rilasciate nel corso di alcuni interrogatori. Inoltre, in data 27/07/15 la Procura Federale ha raccolto le spontanee dichiarazioni rese dal deferito Sig. Pulvirenti Antonino ai sensi dell'art. 24 CGS. Sulla base delle evidenze probatorie acquisite, con il citato atto di deferimento del 28 luglio 2015 la Procura Federale aveva contestato a Pulvirenti Antonino, Di Luzio Piero, Arbotti Fernando Antonio e Cosentino Pablo Gustavo, a far data dal marzo 2015, di essersi associati tra di loro e con altri soggetti non identificati, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari e di scommesse illecite per alterare il risultato di gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2014/2015. Gli stessi deferiti erano stati chiamati a rispondere di alcuni specifici illeciti sportivi contestati ai sensi dell'art. 7 CGS e di alcune scommesse illecite ai sensi degli artt. 1 bis e 6 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato di gare di campionato di calcio Serie B, nel quale era impegnata la Società Calcio Catania Spa, disputate nel Campionato Nazionale di Serie B, s.s. 2014/2015, ed individuate come segue: 1. CATANIA - AVELLINO del 29 marzo 2015 (risultato finale 1- 0); 2. VARESE - CATANIA del 2 aprile 2015 (risultato finale 0 - 3); 3. CATANIA - TRAPANI dell'11 aprile 2015 (risultato finale 4 - 1); 4. LATINA - CATANIA del 19 aprile 2015 (risultato finale 1 - 2); 5. CATANIA - TERNANA del 24 aprile 2015 (risultato finale 2 - 0); 6. CATANIA - LIVORNO del 2 maggio 2015 (risultato finale 1 - 1). Le posizioni di DELLI CARRI e IMPELLIZZERI erano state separate ed era stato aperto dalla Procura Federale nei confronti dei predetti un autonomo procedimento disciplinare portante il n. 1064 bis. Il procedimento principale è stato definito dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con decisione pubblicata il 20 agosto 2015, con la quale è stata dichiarata la responsabilità disciplinare del PULVIRENTI, del COSENTINO e del DI LUZIO e della Società Calcio Catania Spa. La posizione del Sig. ARBOTTI è stata invece separata con un’ordinanza che ha rinviato la trattazione del suo deferimento a nuovo ruolo. In data 6 ottobre 2015 il Procuratore Federale ha quindi deciso di deferire dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il DELLI CARRI Daniele e l’IMPELLIZZERI Giovanni Luca, cui sono stati contestati gli illeciti loro attribuiti nella presente vicenda e più sopra meglio descritti. In data 16 novembre 2015 è pervenuta memoria difensiva da parte dei difensori della Società CATANIA Calcio Spa, i quali hanno in via preliminare eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione del “ne bis in idem”, in quanto il sodalizio etneo era stato già sottoposto a giudizio disciplinare definito con le suindicate decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare e della Corte Federale d’Appello. In subordine è stata avanzata richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione delle condotte oggetto del presente deferimento con quelle oggetto del precedente. Nella stessa data del 16 novembre 2015 è pervenuta anche la memoria dei difensori di DELLI CARRI Daniele, i quali hanno preliminarmente chiesto che il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Avv. Sergio Artico, che aveva presieduto il collegio giudicante nel procedimento a carico di PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Pablo Augusto, DI LUZIO Pietro e della Società CATANIA Calcio Spa, definito con la decisione pubblicata il 20 agosto 2015, si astenesse dal giudicare la posizione del DELLI CARRI ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 comma 4 CGS. Gli stessi difensori hanno quindi chiesto che il presente procedimento disciplinare venisse sospeso in quanto il loro assistito si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Hanno poi lamentato la violazione del termine di conclusione delle indagini di cui all’art. 32 ter CGS da parte del Procuratore Federale ed hanno avanzato eccezione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis comma 5 CGS. Nel merito i difensori del DELLI CARRI hanno contestato la sussistenza degli elementi costituivi dell’ipotesi disciplinare associativa di cui all’art. 9 CGS ed hanno escluso il coinvolgimento del loro assistito negli illeciti sportivi tendenti ad alterare il risultato delle suindicate gare, giungendo anche ad escludere l’effettiva alterazione delle gare incriminate. In via istruttoria hanno chiesto l’interrogatorio del DELLI CARRI e l’audizione del PULVIRENTI e del COSENTINO. In data 18 novembre 2015 è infine pervenuto un messaggio di posta elettronica spedito dall’Avv. Sassanelli Gaetano, difensore di IMPELLIZZERI Giovanni, con allegata istanza che ha sollevato eccezione di nullità del procedimento per omesso avviso della fissazione dell’udienza al difensore di fiducia. Alla riunione del 19 novembre 2015 davanti a questo Tribunale, prima che avesse inizio il dibattimento, il Presidente ha fatto mettere a verbale la sua dichiarazione di ritenere di non doversi astenere in quanto non ricorrevano gli estremi di alcune delle ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c., richiamato dall’art. 28 comma 4 CGS, né gli estremi di un’astensione facoltativa prevista dallo stesso art. 51 c.p.c.. Subito dopo il difensore del DELLI CARRI ha presentato istanza scritta e motivata di ricusazione nei confronti del Presidente Sergio Artico ai sensi degli artt. 28 n. 4 CGS, 51 n.4 e 52 c.p.c., rilevando che si trattava dello stesso Presidente del Collegio che aveva giudicato sul deferimento degli altri soggetti coinvolti, definito con decisione pubblicata il 20 agosto 2015, e che i fatti, le contestazioni elevate al DELLI CARRI e il materiale probatorio utilizzato per il suo deferimento erano gli stessi che avevano formato oggetto della precedente decisione. Il Tribunale ha emesso ordinanza, con la quale l'istanza di ricusazione è stata devoluta ad altro Collegio diversamente composto, disponendo la sospensione del procedimento e la sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS. In data 27 novembre 2015 si è quindi riunito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, costituito dal Presidente, Prof. Claudio Franchini, e dai componenti Avvocati Andrea Morsillo e Arturo Perugini, che ha rigettato l'istanza di ricusazione proposta dai difensori di DELLI CARRI Daniele. A questo punto si è proceduto alla nuova fissazione dell’udienza disciplinare per la data odierna. All'odierna riunione i difensori del DELLI CARRI e dell'IMPELLIZZERI hanno preliminarmente sollevato alcune eccezioni relative alla pendenza del procedimento penale a carico delle stesse persone dinnanzi al Tribunale di Catania, nonché ad un' asserita violazione del diritto dell'incolpato IMPELLIZZERI ad essere sentito dopo la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini e all'ipotetico difetto di giurisdizione riguardante la posizione dell'IMPELLIZZERI che non rivestirebbe alcun ruolo all'interno dell'Ordinamento federale. Il Procuratore Federale ha espresso parere contrario come da verbale in atti e il Tribunale ha emesso l'ordinanza che segue: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenuto che va rigettata la eccezione difensiva riguardante la richiesta di sospensione del presente procedimento, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania, avverso gli stessi soggetti, in quanto il principio dell’autonomia del diritto sportivo consente la trattazione separata di analoga vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Oltretutto le norme contenute nell’art. 34 bis, CGS e nell’art. 38, comma 5, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevede espressamente “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza che nella fattispecie non è stata dedotta né risulta comunque sollevata in sede penale; Ritenuto che va del pari rigettata l’eccezione di nullità dell’atto di deferimento, sollevata dal difensore di Impellizzeri, in quanto la sua richiesta di audizione del 23 Luglio 2015 risulta superata dal provvedimento di separazione emesso dalla Procura Federale il 28 Luglio 2015, da cui ha avuto origine il presente procedimento nel quale è intervenuto in data 6 Agosto 2015 un avviso di conclusione delle indagini contenente un ulteriore avviso all’interessato concernente la sua facoltà di essere audito, cui però non ha fatto seguito alcuna ulteriore richiesta di audizione; Ritenuto che occorre invece riservarsi sulla questione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di Impellizzeri, in quanto appare opportuno il suo esame insieme con il merito del procedimento. P.Q.M. - Rigetta le eccezioni relative alla sospensione del presente procedimento e alla nullità dell’atto di deferimento, come sopra sollevate dai difensori del Delli Carri e dell’Impellizzeri; - Riserva di decidere l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dall’Impellizzeri, con il merito del procedimento. Dispone procedersi oltre”. A questo punto i difensori degli odierni deferiti hanno chiesto che per ragioni di economia processuale e anche per questioni di connessione probatoria, il Tribunale valutasse l'opportunità di celebrare congiuntamente il presente procedimento con quello a carico dell'ARBOTTI, che era stato rinviato alla riunione del 17 marzo 2016. Anche in questo caso il Procuratore Federale si è opposto, e il Tribunale ha emesso l'ordinanza che segue: “Sciogliendo la riserva che precede; Ritenuta la non utilità della trattazione unitaria dell'odierno procedimento con quello avviato nei confronti del Sig. Arbotti, già rinviato all'udienza del 17.3.2016, per impedimento del difensore; Rigetta l'istanza e dispone la prosecuzione del presente procedimento”. Quindi il difensore di IMPELLIZZERI ha depositato copia della sentenza n. 1936/2015 emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione il 4.11.2015, depositata il 21.1.2016, nel procedimento penale a carico del PULVIRENTI Antonino e degli altri soggetti sottoposti a giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catania avverso l'ordinanza del 17.4.2015 del Tribunale della Libertà di Catania che aveva respinto l'appello dello stesso Pubblico Ministero nella parte in cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei confronti del PULVIRENTI e degli altri imputati in relazione al reato di frode sportiva. Lo stesso difensore ha anche depositato copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Catania il 29.10.2015, depositata il 30.10.2015, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata all'IMPELLIZZERI per decorrenza dei termini in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p. ed è stata applicata per gli altri reati la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla PS. I difensori del DELLI CARRI hanno invece chiesto l'acquisizione di documentazione contenente una conversazione telematica intervenuta fra il DELLI CARRI e la sua fidanzata, nonché di copia della risoluzione del contratto fra il DELLI CARRI e la Società CATANIA Calcio Spa. Quindi il Procuratore Federale ha concluso chiedendo che venga dichiarata la responsabilità disciplinare di tutti i soggetti deferiti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: - per DELLI CARRI, l’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per l'associazione aggravata ex art. 9 CGS, oltre all'inibizione per anni 3 (tre), nonché ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) per gli ulteriori illeciti contestati; - per IMPELLIZZERI, l'inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per l'associazione aggravata ex art. 9 CGS, oltre all'inibizione per 4 (quattro) anni e 8 (otto) mesi nonché ammenda di € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00) per gli ulteriori illeciti contestati. Per quanto riguarda la posizione del CATANIA Calcio Spa, il Procuratore Federale ha richiamato il principio espresso dalla recente decisione del Collegio di Garanzia in tema di responsabilità delle Società, e ha comunque chiesto l'applicazione della sanzione di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in continuazione con la sanzione inflitta in precedente procedimento. Hanno quindi preso la parola i difensori del DELLI CARRI, riportandosi alle loro memorie difensive e insistendo nelle loro precedenti richieste, invocando comunque e in subordine l'applicazione di una sanzione congrua, tenuto conto dello stato d'incensuratezza sportiva del DELLI CARRI. É poi intervenuto il difensore dell'IMPELLIZZERI che ha concluso per l'assoluta estraneità del proprio assistito da tutte le incolpazioni contestategli, chiedendo comunque e in subordine l'applicazione di una sanzione mite. Ha infine preso la parola il difensore della Società CATANIA Calcio Spa, che ha concluso riportandosi alle richieste contenute nella memoria presentata. Motivi della decisione 1. Nel merito, va osservato che con il suindicato provvedimento del 6 ottobre 2015 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca (all’epoca dei fatti rispettivamente Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa e allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico), per rispondere della violazione di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), meglio sopra indicata, e di sei specifici illeciti sportivi di cui all’art. 7 CGS relativi ad alcune partite disputate dalla squadra del CATANIA Calcio Spa nel campionato nazionale di serie B della stagione sportiva 2014/2105. IMPELLIZZERI Giovanni Luca è stato inoltre deferito per la violazione di sette illeciti sportivi connessi ad alcune scommesse illecite effettuate in violazione dell’art. 6 CGS e relativi alle suddette partite del CATANIA Calcio Spa nonché alla partita Messina-Ischia Isola Verde del 18.4.2015 del campionato di Lega Pro della stagione sportiva 2014/2015. Contestualmente è stata deferita anche la Società CATANIA Calcio Spa, sia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, e 7 comma 4 CGS, per i comportamenti posti in essere dal DELLI CARRI Daniele, sia per responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 7 comma 4 e 4 comma 5 CGS, per le condotte poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni (fatta esclusione per la partita Messina-Ischia Isola Verde del 18.4.2015). Come è stato ricordato in precedenza, gli addebiti disciplinari derivano dall’acquisizione di copia degli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di frodi sportive e per alcuni specifici episodi di frode sportiva connessi ad alcuni episodi di scommesse illecite su partite di calcio disputate dalla squadra del CATANIA Calcio Spa nella stagione sportiva 2014/2015. La Procura Federale ha riproposto nell'atto di deferimento del 6 ottobre 2015 a carico del DELLI CARRI e dell'IMPELLIZZERI la ricostruzione dei fatti e l'indicazione del materiale probatorio che erano stati posti a base anche dell'atto di deferimento del 28 luglio 2015 che aveva riguardato le posizioni del PULVIRENTI, del COSENTINO, del DI LUZIO e dell'ARBOTTI (per quest'ultimo vi era stato provvedimento di stralcio e successivamente di rinvio alla riunione del 17 marzo 2016), che questo Tribunale ha già valutato nel corso del procedimento n. 1064 PF definito con la decisione pubblicata il 20 agosto 2015. Questa Sezione Disciplinare ritiene che gli atti e i documenti acquisiti forniscono un quadro probatorio completo e che quindi debbano essere rigettate anche le richieste istruttorie avanzate dalla difesa, peraltro prive di adeguata motivazione. Essendo comunque chiaro che il thema decidendum è quello di valutare, in piena autonomia di giudizio rispetto alla precedente decisione, se sia o meno innanzitutto ravvisabile quella fattispecie disciplinare associativa finalizzata alla commissione di illeciti sportivi, di cui all'art. 9 CGS, con l'aggravante di cui al comma 2; se i deferiti odierni abbiano o meno fatto parte di questa associazione illecita e se gli stessi possano o meno essere ritenuti responsabili delle violazioni di cui all'art. 7 commi 1 e 5 CGS e di cui all'art. 1 bis comma 1 e 6 CGS, con le aggravanti contestate. 2. A questo proposito merita di essere subito esaminata l'eccezione di “ne bis in idem” sollevata dai difensori del CATANIA Calcio Spa, che hanno invocato l'ostacolo del precedente giudicato costituito dalle delibere del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare del 20 agosto 2015 e della Corte Federale di Appello del 16 settembre 2015 che avevano sostanzialmente esaminato gli stessi fatti che costituiscono oggi l'oggetto del presente procedimento disciplinare. Tale eccezione deve però essere rigettata, in quanto risulta evidente che i fatti che costituiscono l'oggetto del presente procedimento disciplinare a carico dei signori DELLI CARRI e IMPELLIZZERI sono diversi da quelli che hanno invece formato oggetto del procedimento disciplinare a carico del PULVIRENTI, del COSENTINO e del DI LUZIO. Tant'è vero che la Società del CATANIA Calcio Spa è stata chiamata a rispondere ed è stata sanzionata nel primo procedimento disciplinare a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere dal PULVIRENTI e dal COSENTINO e a titolo di responsabilità presunta per le condotte poste in essere dal DI LUZIO, da MF e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali. In questa sede il CATANIA Calcio Spa è invece chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal DELLI CARRI e a titolo di responsabilità presunta per i comportamenti posti in essere dall' IMPELLIZZERI. Anche se il compendio probatorio attinge sostanzialmente allo stesso materiale utilizzato nel procedimento disciplinare a carico del PULVIRENTI, del COSENTINO e del DI LUZIO è però chiaro che in quella sede il Collegio giudicante si è limitato a esaminare solo le posizioni dei tre citati incolpati ed ha valutato la responsabilità del CATANIA Calcio Spa solo limitatamente a queste tre posizioni, mentre in questa sede dovranno essere esaminate le posizioni di altri soggetti e dovrà essere valutata l'eventuale responsabilità del CATANIA Calcio Spa in relazione ai comportamenti posti in essere da questi altri soggetti. Diversi sono quindi non solo i fatti che verranno esaminati in questa sede, ma anche gli addebiti disciplinari che sono stati formulati a carico del DELLI CARRI, dell'IMPELLIZZERI e del CATANIA Calcio Spa. 3. Altre eccezioni preliminari che vanno subito esaminate sono quelle prospettate dai difensori del DELLI CARRI, i quali hanno innanzitutto rilevato una violazione del termine di conclusione delle indagini previsto dall'art. 32 quinquies CGS, in quanto l'iscrizione a carico del loro assistito nell'apposito registro sarebbe avvenuta in data 23 giugno 2015 mentre solo in data 6 agosto 2015 sarebbe intervenuta la notifica all'interessato della conclusione delle indagini. Si osserva al riguardo che effettivamente in data 23 giugno 2015 era stata effettuata l'iscrizione nell'apposito registro della Procura Federale del nome del DELLI CARRI e degli altri incolpati nel presente procedimento e che un primo avviso di conclusione delle indagini era stato notificato allo stesso DELLI CARRI e agli altri incolpati in data 21 luglio 2015. Quindi ampiamente entro il termine dei 40 giorni previsto dall'art. 32 quinquies CGS. Senonché i difensori di DELLI CARRI e di IMPELLIZZERI avevano in data 23 luglio 2015 presentato un'istanza, segnalando che i loro assistiti si trovavano ancora sottoposti a misura cautelare da parte dell'Autorità Giudiziaria e si trovavano pertanto nell'impossibilità di difendersi adeguatamente in sede sportiva, e il Procuratore Federale aveva allora deciso in data 28 luglio 2015 di disporre la separazione delle posizioni dei due predetti incolpati, nei confronti dei quali veniva formato un autonomo fascicolo processuale portante il numero 1064 bis, nel quale venivano inseriti tutti gli atti del fascicolo principale portante il numero 1064 nonché alcuni atti ulteriori appena acquisiti e segnatamente la corrispondenza sopraindicata con i difensori e l'audizione del Sig. PULVIRENTI da parte del Procuratore Federale in data 27 luglio 2015. Va aggiunto che effettivamente il Procuratore Federale in data 6 agosto 2015 aveva effettuato una nuova comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti del DELLI CARRI e dell'IMPELLIZZERI nel procedimento in precedenza separato, dando però atto che l'Autorità Giudiziaria aveva autorizzato l'eventuale audizione dei due soggetti sottoposti alla misura cautelare, ma che gli stessi non avevano avanzata alcuna richiesta all'Autorità Giudiziaria procedente. Alla luce di quanto precede è evidente che il mancato rispetto del termine dei 40 giorni previsto dall'art. 32 quinquies CGS ha trovato origine nel provvedimento di separazione disposto dal Procuratore Federale il 28 luglio 2015, cui però non hanno fatto seguito particolari atti d'indagine, se si esclude l'audizione del PULVIRENTI in data 27 luglio 2015, anteriore allo stesso provvedimento di separazione. Non può tuttavia condividersi l'affermazione che questa irregolarità abbia determinato un indebito allungamento dei termini e abbia frustrato il diritto del DELLI CARRI a una rapida definizione del procedimento, considerando che si è trattato di uno sforamento di solo quattro giorni, cui non sembra estranea la stessa difesa che aveva avanzato un'istanza in data 23 luglio 2015 che alla fine si è rivelata priva di qualche rilievo procedurale. Come è consapevole la stessa difesa del DELLI CARRI, la mancata osservanza di questo termine non comporta però la dichiarazione d'improcedibilità dell'atto di deferimento, ma semmai la semplice dichiarazione di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadere del termine, e quindi dopo il 2 agosto 2015. É stato, infatti, già affermato da questa Sezione Disciplinare che la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 32 quinquies CGS prevede espressamente che “gli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati” e non è previsto alcun altro tipo di sanzione nel caso di mancata osservanza del detto termine. Numerosi sono al riguardo i precedenti che si possono trarre da analoghe decisioni del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (cfr. C.U. n. 26 2014/2015 c/ Rudi Garcia, n. 33 2015/2016 c/ Paolo Toccafondi etc.) che ha sempre ritenuto che l'eventuale sconfinamento temporale delle indagini oltre il termine del quarantesimo giorno previsto dall'art. 32 quinquies comma 3CGS non determina alcuna illegittimità del successivo atto di deferimento generato, anche solo parzialmente, da atti d'indagine compiuti in modo tempestivo, ma incide semmai solo sull'utilizzabilità degli atti che siano stati eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine. L'eventuale dichiarazione di inutilizzabilità pronunciata da questo Tribunale nella fattispecie avrebbe comunque un effetto nullo, perché nessun atto d'indagine risulta effettuato dopo il 2 agosto 2015, mentre restano perfettamente validi tutti gli atti d'indagine compiuti entro questo termine, ivi compresa la dichiarazione resa dal PULVIRENTI al Procuratore Federale il 27 luglio 2015. 4. I difensori del DELLI CARRI hanno poi eccepito l'estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS, sostenendo che l'atto di separazione emesso dal Procuratore Federale in data 28 luglio 2015 deve intendersi come atto di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del loro assistito e che quindi i 90 giorni previsti dall'art. 34 bis CGS per lo svolgimento del giudizio disciplinare e per la pronuncia della decisione di primo grado devono farsi decorrere da tale atto e non invece dall'atto di deferimento del 6 ottobre 2015. Si osserva però che questa affermazione dei difensori che hanno voluto attribuire al suddetto provvedimento di separazione adottato dal Procuratore Federale in data 28 luglio 2015 un intento e un contenuto di effettivo inizio dell'azione disciplinare cozza e si scontra non solo con il tenore e il contenuto formale del provvedimento, originato, come si è detto, da un'istanza difensiva in data 23 luglio 2015, nel quale non viene evidenziata né anticipata alcuna intenzione disciplinare, ma anche con le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva che stabiliscono chiaramente che l'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore Federale esclusivamente con un atto di deferimento (art. 32 ter comma 4 CGS). Tale atto deve avere certe caratteristiche formali e sostanziali, con una precisa indicazione dei fatti accaduti, dei soggetti incolpati, delle norme che si assumono violate, delle fonti di prova acquisite e con un altrettanto precisa richiesta di fissazione del giudizio disciplinare. Caratteristiche che non si riscontrano in alcun modo nell'atto di separazione del 28 luglio 2015. Anche questa eccezione difensiva deve essere pertanto rigettata, perché l'unico atto valido di deferimento è quello del 6 ottobre 2015 e il termine previsto dall'art. 34 bis CGS risulta perfettamente rispettato. 5. Allo stesso modo va rigettata l'eccezione sollevata dal difensore di IMPELLIZZERI che ha lamentato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quanto il suo assistito non rivestiva all'epoca dei fatti alcun ruolo all'interno dell'Ordinamento sportivo federale. Risulta al contrario dagli atti acquisiti dalla Procura Federale che l'IMPELLIZZERI figurava all'epoca dei fatti come allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico della FIGC e, come tale, rientrava tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali, ai sensi dell'articolo 1 bis comma 1 del CGS 6. Ciò detto, e venendo al merito del deferimento, deve subito mettersi in evidenza che il materiale probatorio acquisito è veramente consistente ed è in gran parte costituito dalle risultanze di numerose intercettazioni di colloqui telefonici e ambientali fra diversi soggetti, molti dei quali tesserati e appartenenti all'Ordinamento federale o comunque vicini all'ambiente del calcio e, in particolare, interessati all'effettuazione di scommesse sulle partite di calcio. In merito a tali intercettazioni è intervenuta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, di cui non si può non tenere conto in questa sede. Ed invero, dalla sentenza n. 1936/2015 del 4.11.2015, depositata il 21.1.2016, e prodotta dalla difesa dell' IMPELLIZZERI, risulta che con ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania del 17.4.2015 era stata dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte ed eseguite nel procedimento penale a carico del PULVIRENTI e degli altri coimputati fra la data del 26 marzo 2015 e quella del 10 aprile 2015, che erano state acquisite sulla base di una diversa “notitia criminis” basata su fatti storici differenti rispetto a quelli oggetto del primo procedimento a carico di ignoti. Era infatti avvenuto che a seguito di una denuncia presentata dal PULVIRENTI per alcune minacce ricevute, era stata avviata in data 26 marzo 2015 un'attività di intercettazione telefonica sull'utenza del PULVIRENTI, nel corso della quale erano invece emersi elementi che avevano fatto ritenere l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie di frodi sportive attinenti alle partite disputate dal CATANIA Calcio. A questo punto, e cioè in data 10 aprile 2015, il PM aveva iscritto un nuovo procedimento penale a carico di numerosi indagati, compreso il PULVIRENTI, e a partire da questa stessa data erano state chieste e autorizzate le altre intercettazioni telefoniche sulle utenze di tutti gli indagati. Alla luce di questi fatti, il GIP presso il Tribunale di Catania aveva dichiarato inutilizzabili le intercettazioni disposte ed eseguite sull'utenza cellulare del PULVIRENTI nell'ambito del primo procedimento a carico di ignoti, mettendo quindi nel nulla quelle intervenute nel periodo dal 26 marzo al 10 aprile 2015. Decisione confermata dal citato Tribunale del Riesame e quindi dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che, come detto, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura della Repubblica di Catania. La dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sull'utenza del PULVIRENTI nel suindicato periodo ha trovato quindi fondamento nella sostanziale diversità fra il fatto per il quale erano state disposte (il reato di minacce e tentata estorsione a carico di ignoti) e il fatto per il quale sono state poi utilizzate ( il reato di associazione per delinquere finalizzata a un numero indeterminato di frodi sportive) e nel divieto di cui all'art. 270 comma 1 c.p.p.. Tenuto conto di questa nuova emergenza, bisogna innanzitutto prendere atto che tutte le altre intercettazioni telefoniche e ambientali sulle utenze degli altri soggetti coinvolti (Delli Carri, Di Luzio, Impellizzeri, Lo Monaco Pietro, Milozzi Fabrizio, Arbotti Fernando Antonio) sono perfettamente valide e pienamente utilizzabili, mentre quelle sull'utenza cellulare del PULVIRENTI sono utilizzabili pienamente tutte, ad eccezione di quelle del periodo fra il 26 marzo 2015 e il 10 aprile 2015. A questo proposito va però osservato che il divieto di utilizzazione riguarda solo il procedimento penale nel quale esse sono poi confluite, quello cioè per il reato associativo e per le varie ipotesi di frodi sportive a carico del PULVIRENTI, perché l'art. 270 comma 1 c.p.p. limita il divieto di utilizzazione ad altri procedimenti penali che siano strutturalmente diversi da quello in cui le intercettazioni erano state disposte. Nulla vieta pertanto che esse siano invece utilizzabili nel presente procedimento disciplinare. D'altra parte, va pure considerato che il Codice di Giustizia Sportiva non contiene una specifica indicazione dei mezzi di prova utilizzabili nel procedimento disciplinare, limitandosi a dichiarare all'art. 35 comma 4 che “i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive”, non escludendo alcun elemento che possa essere utilizzato come mezzo di prova. Sicché, anche se si volesse ritenere operante il divieto di utilizzazione nel presente procedimento disciplinare - divieto che è stato tuttavia escluso -, bisogna tuttavia convenire che nell'ambito del procedimento disciplinare ben possono essere ritenute utilizzabili le singole conversazioni, costituenti un fatto storico diverso dalle modalità della loro acquisizione, specie quando, come nel caso di specie, uno degli interlocutori come il PULVIRENTI le ha poi confermate, rendendo ampia confessione. 7. Alle citate intercettazioni telefoniche e ambientali si sono poi aggiunti altri elementi probatori, come le risultanze dei servizi di O.P.C. con i rilievi video e fotografici, gli esiti di alcune perquisizioni, i tabulati telefonici e soprattutto le dichiarazioni largamente confessorie rilasciate dal PULVIRENTI, che hanno contribuito ad attribuire un valore di alta attendibilità al dato probatorio delle intercettazioni, il cui significato si presenta pertanto inequivocabile e non suscettibile di interpretazioni diverse. D'altra parte, un esame complessivo di tutta la mole delle conversazioni intercettate, in cui gli interlocutori spesso fanno ricorso a un linguaggio criptico convenzionale (il numero del binario, l'orario dei treni, le udienze in tribunale, le parcelle legali etc.) rivela l'esistenza di una fitta rete di rapporti fra tutti i soggetti coinvolti, finalizzata proprio all'alterazione delle gare disputate dal CATANIA Calcio Spa e all'effettuazione di scommesse dall'esito certo con l'investimento di rilevanti somme di denaro, che esclude in radice la possibilità di una spiegazione alternativa di tipo goliardico o di millanteria. Ma sono state soprattutto le dichiarazioni confessorie del PULVIRENTI a escludere la possibilità di una diversa lettura delle conversazioni intercettate, avendo egli esplicitamente ammesso nell'interrogatorio al P.M. di Catania del 29.6.2015 l'ideazione ed attuazione degli illeciti. Nel successivo interrogatorio allo stesso P.M. del 1.7.2015 il PULVIRENTI ha precisato che le partite “comprate” erano state quattro (quelle cioè giocate con il VARESE, il TRAPANI, il LATINA e la TERNANA) e che erano stati effettuati cinque pagamenti di 50.000,00 € ciascuno (due per la partita contro il VARESE e un pagamento per ciascuna delle altre tre partite). In questa occasione il PULVIRENTI ha escluso che fosse stata “comprata” la partita contro l'AVELLINO, mentre per la partita contro il LIVORNO era stato cominciato lo stesso discorso, ma poi non c'era stato alcun seguito. Più articolate sono però le dichiarazioni che il PULVIRENTI ha reso al Procuratore Federale della FIGC nel corso della sua audizione del 27.7.2015, nella quale ha avuto modo di precisare il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nella compravendita delle partite (dal DELLI CARRI all'ARBOTTI e all'IMPELLIZZERI, dal COSENTINO allo stesso DI LUZIO che inizialmente il PULVIRENTI aveva escluso di conoscere) e le modalità di svolgimento delle operazioni illecite che avevano portato all'alterazione del risultato delle quattro partite con la precisazione degli importi delle somme di denaro pagate (100.000,00 € per la partita contro il VARESE, 100.000,00 € anche per quella contro il TRAPANI, 50.000,00 € per quella contro il LATINA, e 100.000,00 € per la partita contro la TERNANA). In questa occasione il PULVIRENTI ha ammesso che anche la partita contro il LIVORNO era stata “comprata” per il prezzo di 100.000,00 €, che però non era stato più pagato in quanto la partita era finita in un pareggio (non è chiaro se fosse stata già effettuata la consegna di un anticipo di 50.000,00 €). Alla luce di quanto precede può quindi serenamente affermarsi che ogni singola contestazione disciplinare è supportata da prove certe e che non vi sono dubbi sulla responsabilità degli odierni deferiti per le violazioni loro ascritte. In particolare risulta accertato che tutte le gare contestate sono state effettivamente alterate, con l'unica eccezione della partita CATANIA-AVELLINO del 29 marzo 2015, che il PULVIRENTI ha sempre escluso. La Procura Federale ha prospettato al riguardo una serie di elementi accusatori costituiti dall'esito delle intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a Di Luzio, Delli Carri, Impellizzeri, Arbotti e dello stesso Pulvirenti (del 19 aprile 2015 h. 20:07:53; del 21 aprile 2015 h. 13:00:15; del 28 aprile 2015 h. 00:57:23; del 9 maggio 2015 h. 19:32:00; del 9 aprile 2015 h. 22:58:00), da cui è possibile dedurre che tutti gli interlocutori consideravano la partita CATANIA-AVELLINO del 29.3.2015 come l'origine della sorprendente rimonta del CATANIA (si parla di “un filotto di quattro” e di “dodici punti” in classifica). C'è poi l'intercettazione telefonica del 9 aprile 2015 (h. 22,58) durante la quale il DELLI CARRI e il PULVIRENTI discutono del saldo del prezzo per la partita VARESE-CATANIA, e il primo fa un chiaro riferimento a precedenti esperienze (“noi abbiamo fatto sempre mezzo avanti e mezzo finale”), lasciando intendere chiaramente che questo precedente è costituito proprio dalla partita CATANIA-AVELLINO che era stata giocata proprio prima di quella contro il VARESE. Tuttavia non può non rilevarsi innanzitutto che non è logico né spiegabile il motivo per cui il PULVIRENTI, che ha reso ampia confessione, ha sempre escluso questa partita dal novero di quelle “truccate”. Se infatti dovesse ritenersi che egli abbia volontariamente taciuto sul punto o addirittura negato una simile evenienza, le conseguenze sarebbero rilevanti sul piano della sua attendibilità e non potrebbero non avere refluenza sull'intera vicenda disciplinare. In secondo luogo, va detto che le conversazioni come sopra intercettate non sono chiaramente univoche nel senso accusatorio e potrebbero trovare spiegazione nel semplice fatto che comunque l'inizio della risalita del CATANIA in classifica aveva avuto inizio con la vittoria nella partita contro l'AVELLINO. Per le altre quattro gare contestate (VARESE-CATANIA, CATANIA-TRAPANI, LATINACATANIA, CATANIA-TERNANA) le prove a carico degli odierni deferiti sono costituite, come detto, non solo dalle risultanze delle citate intercettazioni telefoniche e ambientali, ulteriormente avvalorate dall'esito di alcuni servizi di appostamento e di osservazione, ma anche dalle dichiarazioni confessorie del PULVIRENTI che ha direttamente chiamato in causa il DELLI CARRI e l'IMPELLIZZERI (oltre che il COSENTINO e il DI LUZIO che però sono stati separatamente giudicati). A ciò si aggiungono: - la constatazione dei flussi anomali delle scommesse registrate prima della partita VARESE-CATANIA, tant’è che la Società del VARESE decise per tali motivi di autodenunciarsi alla Procura Federale; - alcuni commenti giornalistici sulle prestazioni offerte dai calciatori indicati come “avvicinati” che erano state indicate come ben al di sotto della sufficienza; - il dato relativo all’analisi del tabulato dell’utenza di ARBOTTI Fernando, nel periodo ricompreso tra l’1 febbraio 2015 ed il 16 aprile 2015 per quanto riguarda i contatti telefonici con l’utenza intestata ed in uso al calciatore del Trapani TERLIZZI, già in forza al Varese nella stagione 2011-2012. Tali contatti fra le due utenze, tranne un’unica eccezione del 04/02/2015, sono del tutto assenti fino al 16 marzo. A decorrere dal 17 marzo, invece, gli stessi diventano molto frequenti intensificandosi, in particolare, con l’approssimarsi delle partite del Catania con l’Avellino, con il Varese e con il Trapani; - le risultanze di alcuni servizi di osservazione effettuati dal personale della DIGOS della Questura di Palermo, anche mediante riprese video, che aveva installato nel corso della notte precedente un GPS sulla Mercedes Benz ‘Classe A’ in uso al DI LUZIO, e che era riuscita a documentare gli incontri e i "passaggi" del denaro in data 15 e 22 aprile 2015 per la partita LATINA-CATANIA e in data 30 aprile-1 maggio 2015 per la partita CATANIATERNANA. Va detto che anche la partita successiva (CATANIA-LIVORNO) risulta pesantemente condizionata dall'azione dei soggetti deferiti, in particolare dal PULVIRENTI che dopo la sconfitta con il Bologna intende recuperare il rapporto con ARBOTTI per il tramite del DELLI CARRI. Ciò risulta chiaramente dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche e a nulla vale che il risultato finale sia stato poi quello di 1-1 maturato al 94° minuto a causa di un calcio di rigore assegnato alla squadra del LIVORNO. Si è trattato di un evidente incidente di percorso che non era stato voluto e programmato dai soggetti interessati. Quanto precede costituisce prova non solo dei singoli fatti illeciti relativi all'alterazione del risultato delle partite contestate, ma anche di una precisa divisioni di ruoli e di compiti fra i diversi soggetti coinvolti nella presente vicenda disciplinare, di cui si dirà in seguito trattando dell'associazione ex articolo 9 CGS. Va quindi affermata la responsabilità disciplinare dei due soggetti oggi deferiti (DELLI CARRI e IMPELLIZZERI) in ordine a cinque dei sei illeciti sportivi contestati ex art. 7 CGS, con esclusione quindi della partita CATANIA-AVELLINO di cui alla lettera 2A) dell'atto di deferimento, ma con l'aggravante di cui al comma 6 dello stesso art. 7 CGS, tenuto conto sia della pluralità degli illeciti sportivi realizzati, sia dell'effettiva alterazione del risultato di almeno 4 partite disputate dal CATANIA, sia del vantaggio in classifica conseguito dal CATANIA Calcio Spa. Come va pure affermata la responsabilità disciplinare dell'IMPELLIZZERI in ordine alle cinque violazioni dell'art. 6 CGS contestategli in relazione alle partite VARESE-CATANIA, CATANIA-TRAPANI, LATINA-CATANIA, CATANIA-TERNANA, CATANIA-LIVORNO. Per quanto riguarda la posizione del CATANIA Calcio Spa, deferita ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 7 comma 4 CGS per responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI e per responsabilità presunta per gli illeciti sportivi posti in essere dall'IMPELLIZZERI, deve invece prendersi atto che una recente decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (n. 4 del 27 ottobre 2015, depositata il 22 gennaio 2016) ha stabilito il principio che nel caso di illecito sportivo di cui all'art. 7 CGS “dalla pluralità di illeciti attribuiti a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla Società, ma un solo illecito con una sola responsabilità prevista per ipotesi diverse a seconda della condotta tenuta (così la responsabilità diretta, oggettiva e presunta)...Tenuto conto che l'illecito commesso ha ad oggetto lo svolgimento di una sola partita, la pluralità di sanzioni per un solo illecito di cui all'art. 7 comma 1 non trova oggettiva declinazione nell'art. 7 CGS. Le ipotesi nel medesimo indicate con riguardo alla Società (responsabilità diretta, oggettiva o presunta) non sono cumulative, ma alternative”. Intendendo questo Tribunale uniformarsi al principio espresso nella suindicata decisione, bisogna quindi ritenere e dichiarare che la responsabilità oggettiva del CATANIA Calcio Spa per gli illeciti sportivi commessi dal DELLI CARRI e quella presunta per gli illeciti sportivi commessi a vantaggio della Società dall'IMPELLIZZERI sono assorbite nella responsabilità dello stesso CATANIA Calcio Spa in precedenza accertata e sanzionata con la decisione del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare depositata il 20 agosto 2015. 8. A questo punto si può passare ad esaminare la questione relativa alla sussistenza dell'ipotesi disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS che in questa sede è stata contestata al DELLI CARRI e all'IMPELLIZZERI. Va preliminarmente ricordato che con la decisione pubblicata il 20 agosto 2015, questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale aveva ritenuto sussistente la fattispecie disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS e aveva anche per questo motivo sanzionato i soggetti in quella sede incolpati. Alla stessa conclusione deve pervenirsi anche in questa sede, alla luce di quanto finora esposto in ordine alla consumazione dei singoli illeciti sportivi facenti parte di un ben più articolato programma illecito. Bisogna però osservare innanzitutto che la fattispecie disciplinare associativa prevista dall'art. 9 CGS è stata introdotta nell'Ordinamento sportivo sulla scia di quanto disposto dall'art. 416 del codice penale che prevede il reato di associazione per delinquere, da cui ha tratto i vari elementi oggettivi e soggettivi che ne compongono la struttura e i caratteri distintivi della figura rispetto ad altre ipotesi delittuose, su cui non vale la pena insistere in questa sede se non per ribadire la netta distinzione che bisogna fare fra il reato associativo e la fattispecie del concorso di persone nel reato continuato, che è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza anche della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, 8 maggio 2013 n. 19783). Questa distinzione trae origine dalla differente “ratio” del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., che consiste nel pericolo per l’ordine pubblico provocato dal vincolo associativo che intercorre tra più persone legate da un medesimo fine criminoso. Per tale ragione, si spiega perché per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere sia irrilevante la consumazione dei delitti programmati facenti parte di un ipotetico disegno criminoso. Com'è noto, gli elementi costitutivi del reato associativo sono: a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; b) il numero indeterminato di reati rientranti nel disegno criminoso; c) l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima (formata da almeno tre persone), ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, che risiede nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione; è necessaria la manifestazione di una c.d. affectio societatis. Il reato di associazione per delinquere va tenuto distinto dall’istituto del concorso di persone di cui all’art. 110 c.p. nel reato continuato ex art. 81 c.p., in cui l’accordo criminoso fra più persone avviene in via meramente occasionale, essendo legato in modo diretto alla realizzazione di uno o più reati ben individuati che una volta realizzati esauriscono l’accordo tra i correi facendo venir meno “l’allarme sociale”. L’associazione delittuosa, invece, è diretta alla realizzazione di un più ampio programma criminoso ed è caratterizzata dalla presenza di elementi che devono necessariamente coesistere. È, difatti, necessario che il vincolo associativo abbia natura tendenzialmente permanente, o quantomeno stabile, perciò che sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Nel concorso, invece, l’accordo è finalizzato alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro e che devono essere realizzati, quantomeno nella forma del tentativo, altrimenti i partecipanti all’accordo non sono punibili in forza dell’art. 115, I comma c.p. Diversamente, nell’associazione per delinquere il vincolo associativo che sia idoneo ed adeguato a realizzare una indefinita serie di reati costituisce di per sé un pericolo per l’ordine pubblico, divenendo irrilevante la mancata consumazione dei delitti programmati. Tenendo presente questi principi, deve convenirsi che gli atti acquisiti dalla Procura Federale della FIGC forniscono un quadro probatorio completo in ordine alla sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. É stata invero fornita prova più che sufficiente in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo associativo fra tutti i soggetti deferiti sia in questo procedimento n. 1064 bis che in quello n. 1064, con una precisa distribuzione di compiti e ruoli più sopra meglio indicati. Che non si trattasse di un semplice concorso di persone del tutto occasionale è dimostrato dal numero rilevante delle conversazioni intercorse fra i soggetti coinvolti, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante tali conversazioni, dall'esistenza dello stesso “modus operandi” durante ogni “compravendita” delle partite, nonché dalla pluralità dei compiti assegnati ai vari associati. Che poi tale vincolo associativo fosse tendenzialmente permanente emerge non solo dal fatto che esso ha avuto una durata considerevole, quale emerge dall'arco temporale in cui si sono svolte le conversazioni intercettate, ma anche che gli associati avevano in diverse occasioni manifestato il proposito di proseguire la loro attività illecita per le tutte le partite disputate dal CATANIA Calcio Spa nel campionato decorso ed addirittura in quello successivo (indicativa è la conversazione in cui PULVIRENTI, parlando con un'altra persona, alle ore 8,22 del 4.5.2015, dichiara che “vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato come funziona”). É stata pure provata l'esistenza di un articolato programma criminoso consistente non solo nell'alterazione di tutte le partite giocate dal CATANIA Calcio Spa nel decorso campionato di serie B, al fine di raggiungere i Play Off e di conseguire addirittura la promozione in serie A, ma anche nell'effettuazione di una serie di scommesse sportive al fine di percepire i profitti necessari ad alimentare il progetto. Così come risulta sufficientemente dimostrata l'esistenza di una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare il programma illecito, quale emerge dalla distribuzione dei compiti fra i componenti dell'associazione, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante le conversazioni aventi ad oggetto la “compravendita” delle partite, nonché dallo stesso “modus operandi” seguito in occasione delle singole operazioni illecite. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, va osservato che vi sono numerose conversazioni telefoniche da cui emerge chiaramente che ciascun associato era consapevole di far parte di un sodalizio criminoso ed era disponibile a cooperare per il perseguimento del comune programma illecito. Alla luce di quanto precede deve quindi essere dichiarata la responsabilità disciplinare del DELLI CARRI e dell’IMPELLIZZERI anche per la violazione dell'art. 9 CGS, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 2 contestata ai predetti in quanto promotori e gestori dell'associazione. Ed invero, per quanto riguarda il DELLI CARRI va osservato che lo stesso era all'epoca dei fatti il Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, e a lui è stato, a ben vedere, contestato dalla Procura Federale un semplice ruolo di collegamento tra il Pulvirenti ed il Di Luzio, cui consegnava il danaro destinato ai calciatori contattati. Si tratta quindi di un ruolo puramente esecutivo svolto dal DELLI CARRI sotto le direttive del PULVIRENTI, ed anche destinato a non proseguire nel tempo, visto che, come risulta dai documenti prodotti dalla difesa, sulla cui ammissibilità e genuinità non sembra, ad avviso del Tribunale, di poter dubitare, lo stesso DELLI CARRI aveva deciso di rescindere il contratto che lo legava alla Società. Per quanto riguarda l'IMPELLIZZERI va invece osservato che a lui è stato contestato il ruolo di “finanziatore” dell'associazione, in quanto all’epoca dei fatti era anche titolare di un'agenzia di scommesse sportive ed era tra gli sponsors del Calcio Catania Spa. Egli, su incarico del Pulvirenti, si occupava di procurare il danaro necessario al pagamento dei calciatori, (che veniva poi consegnato per il tramite del Di Luzio all’Arbotti che doveva occuparsi dell'ultimo passaggio) danaro che l'IMPELLIZZERI si procacciava effettuando scommesse, direttamente o indirettamente, sulla partita “truccata”. Come ha già affermato il Tribunale di Catania con la citata ordinanza del 29 ottobre 2015, la contestazione a carico dell’IMPELLIZZERI attribuisce a lui specificatamente il ruolo di “finanziatore”, che non è sicuramente equivalente al ruolo di “organizzatore” attribuito ad altri indagati. E ciò sia perché la norma contenuta nell'art. 416 c.p. non consente un'equiparazione del “finanziatore” all' “organizzatore”, sia soprattutto perché dalle indagini emerge che l'IMPELLIZZERI si era sempre limitato a finanziare il PULVIRENTI quando questi gliene faceva richiesta, e non ha mai assunto un ruolo di coordinamento dell'attività degli altri associati o, comunque, di gestione dell'associazione. In ultimo va esaminata la questione della responsabilità disciplinare oggettiva del CATANIA Calcio Spa anche per questi comportamenti posti in essere dal DELLI CARRI in violazione dell'art. 9 CGS. A questo proposito va preliminarmente rilevato che sul punto non può ritenersi operante il principio fissato dalla citata decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, che è stato dettato per altra fattispecie rientrante nella disciplina dell'illecito sportivo di cui all'art. 7 CGS, diversa e distinta quindi dalla figura dell’illecito associativo di cui all'art. 9 CGS. La suddetta decisione considera, infatti, l'ipotesi che l'illecito commesso sia unitario e che ad esso debba conseguire un solo illecito imputabile alla Società. Nella fattispecie, invece, l'illecito associativo è diverso e distinto dai singoli illeciti sportivi costituiti dalle diverse violazioni dell'art. 7 CGS, e da esso non può che conseguire una specifica responsabilità oggettiva a carico del CATANIA Calcio Spa per i fatti posti in essere in violazione dell'art. 9 CGS dal DELLI CARRI, che, come detto, rivestiva all'epoca dei fatti il ruolo di Direttore Sportivo della Società. 9. Resta da dire della gara MESSINA-ISCHIA ISOLA VERDE disputata il 18/04/2015, valida per il Campionato di Lega Pro, terminata con il risultato di 1 a 1, per la quale risulta deferito solo l'IMPELLIZZERI. Si tratta di una vicenda disciplinare che è solo occasionalmente collegata a quella ben più vasta riguardante il CATANIA Calcio Spa di cui si è detto in precedenza, e che è emersa nel corso dell’attività di intercettazione telefonica disposta sull’utenza in uso al predetto IMPELLIZZERI. É stato infatti accertato che questi la sera del 17 aprile 2015 era in attesa di una “BOMBA PAZZESCA” e, avuta conferma della notizia che stava aspettando, aveva iniziato a contattare telefonicamente e/o ad incontrare di persona, una serie di soggetti appartenenti alla sua rete, e legati al mondo delle scommesse on-line, ai quali consegnava materialmente il denaro da investire. La “BOMBA PAZZESCA” era data dall’indicazione di scommettere, con riferimento alla partita MESSINA-ISCHIA, sul 2 nel primo tempo (vantaggio temporaneo dell’Ischia) e sul pareggio (X) quale risultato finale. Il profitto collegato a questa scommessa era particolarmente consistente poiché le varie agenzie quotavano l’incontro con quello specifico risultato parziale/finale, poi concretizzatosi effettivamente in quegli esatti termini, fino anche a 19 volte la posta. Durante queste conversazioni telefoniche intercettate, in particolare l'IMPELLIZZERI aveva a un certo punto affermato esplicitamente che avrebbero guadagnato almeno € 300.000,00 e che una “occasione” come questa in ‘C1’ non si sarebbe ripresentata. L'intento dell’IMPELLIZZERI, però, non si realizzava pienamente poiché le agenzie di scommesse, rilevata l’anomalia del flusso di giocate, avevano parzialmente bloccato la possibilità di puntare sulla suddetta partita tanto da indurre il predetto, ad un certo punto, a “cercare di farla saltare”. Ad ogni modo, il profitto conseguito dall’IMPELLIZZERI era stato di “poco superiore a € 70.000,00”. Il contenuto delle intercettazioni è estremamente chiaro e non dà adito a dubbi di sorta circa il significato dei dialoghi intercorsi tra l’IMPELLIZZERI e le altre persone che sono state incaricate di scommettere sulla gara in questione: nei colloqui intercettati i vari interlocutori hanno parlato apertamente del risultato che sarebbe stato conseguito sia alla fine del primo tempo che al termine della gara e delle somme che bisognava scommettere. Il risultato conseguito sul campo, poi, costituisce un eccezionale riscontro a quel che lo stesso IMPELLIZZERI aveva riferito per telefono ai vari interlocutori. Evidente risulta pertanto la responsabilità disciplinare dell’IMPELLIZZERI che, ai sensi degli artt. 1 bis comma 1 e 6 CGS, aveva il divieto di effettuare scommesse con le modalità sopra descritte, ed aveva altresì, ai sensi dell'art. 7 comma 7 CGS, l’obbligo di informare la Procura Federale delle notizie di cui era venuto a conoscenza circa l’alterazione del risultato della gara in oggetto. 10. Passando alla determinazione delle sanzioni da irrogare, va innanzitutto detto che il Tribunale ritiene applicabile nella fattispecie l'istituto della continuazione, che consente l'applicazione di una sola sanzione, che può essere aumentata anche fino al triplo, nel caso in cui si accerti che più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Non c'è dubbio, invero, che tutti gli illeciti sportivi contestati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno e che il DELLI CARRI e l'IMPELLIZZERI debbano ricevere un'unica sanzione per tutti gli illeciti di cui è stata accertata la loro responsabilità. Per quanto riguarda il DELLI CARRI bisogna allora partire dalla sanzione prevista per l'illecito più grave che deve essere considerato quello contestato alla lettera 3A) dell'atto di deferimento, che va determinata, tenuto anche conto della personalità del DELLI CARRI che non risulta in precedenza mai sanzionato sul piano disciplinare, nell'inibizione nella misura che si reputa congrua di anni tre mesi due e nell'ammenda di € 55.000,00. Queste sanzioni debbono essere aumentate nella misura di mesi due di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per ciascuna delle altre quattro contestazioni di cui all'art. 7 CGS (CATANIATRAPANI, LATINA-CATANIA, CATANIA-TERNANA, CATANIA-LIVORNO), nonché nella misura di altri mesi due di inibizione ed altri € 5.000,00 di ammenda per la contestazione relativa all'art. 9 CGS (lettera 1A) dell'atto di deferimento). Fino a raggiungere la sanzione finale dell'inibizione per anni quattro e dell'ammenda di € 80.000,00. Per quanto riguarda l'IMPELLIZZERI va detto che alla pena come sopra applicata nei confronti del DELLI CARRI per gli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 CGS, bisogna aggiungere le sanzioni previste per ciascuna delle cinque violazioni di cui all'art. 6 CGS a lui contestate, nonché quelle previste per gli illeciti contestatigli come alle lettere 8A) e 8B) dell'atto di deferimento in relazione alla gara MESSINA-ISCHIA ISOLA VERDE. Tenuto conto della personalità dell'IMPELLIZZERI e del ruolo da lui ricoperto in senso all'associazione diretta dal PULVIRENTI, si reputa congruo un aumento di mese uno di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per ciascuna delle altre contestazioni. Fino a raggiungere la sanzione finale dell'inibizione per anni 4 e mesi 7 e dell'ammenda di € 115.000,00. Per quanto riguarda la Società CATANIA Calcio Spa va applicata, come detto, solo la sanzione prevista per la responsabilità oggettiva per i fatti attribuiti al DELLI CARRI di cui all'art. 9 CGS, così come contestata alla lettera 1B) dell'atto di deferimento. Tenuto conto del ruolo di semplice partecipe accertato a carico del DELLI CARRI ed applicato il vincolo della continuazione con i fatti contestati alla stessa Società già giudicati con la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare del 11 agosto 2015, si reputa congrua una sanzione ulteriore di € 20.000,00 di ammenda. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento: accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Infligge le seguenti sanzioni: 1) inibizione per anni 4 (quattro) e ammenda di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) nei confronti di DELLI CARRI Daniele; 2) inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 7 (sette) e ammenda di € 115.000,00 (Euro centoquindicimila/00) nei confronti di IMPELLIZZERI Giovanni Luca; 3) ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) nei confronti della Società CATANIA CALCIO Spa.
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