COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA S. MARIA AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 E LA PUNZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E APPELLO DEL CALCIATORE ROMUALDI SIMONE, CAPITANO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA S. MARIA, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016, SANZIONI INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCA S. MARIA / NEW CLUB, DISPUTATA IL 24.1.16 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n°34 del 28.1.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 18/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA S. MARIA AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00 E LA PUNZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E APPELLO DEL CALCIATORE ROMUALDI SIMONE, CAPITANO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA S. MARIA, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016, SANZIONI INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCA S. MARIA / NEW CLUB, DISPUTATA IL 24.1.16 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n°34 del 28.1.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appelli ritualmente proposti, di cui viene disposta la riunione per evidenti ragione di connessione, la società A.S.D. Rocca S. Maria e il calciatore Romualdi Simone hanno impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Il Giudice Sportivo visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: - al 5' del secondo tempo il Sig. Spinelli Salvatore (Allenatore Soc. Rocca S. Maria) veniva allontanato per aver assunto comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro; - all'8' del secondo tempo il calciatore Migliori Simone (Soc. New Club Villa Mattoni) veniva espulso per aver spinto vistosamente e ripetutamente un giocatore avversario come reazione ad un fallo subito. Nell'allontanarsi dal terreno di giuoco il calciatore Migliori Simone colpiva con uno schiaffo al viso il portiere Bonaduce Mirko della squadra avversaria, senza conseguenze; - all'8' del secondo tempo il calciatore Franzini Emiliano (Soc. Rocca Santa Maria) veniva espulso per aver reagito alla condotta violenta del giocatore avversario Sig.Migliori Simone spintonandolo e insultandolo. A seguito del comportamento antisportivo del calciatore Migliori Simone della Soc. New Club Villa Mattoni nei confronti del portiere della squadra avversaria, alcuni giocatori del Rocca S. Maria cercavano di aggredire il suddetto calciatore che cercava di recarsi negli spogliatoi per evitare il contatto fisico. Nella circostanza alcuni tifosi locali riuscivano ad accedere nella zona antistante gli spogliatoi per cercare anch'essi di aggredire il giocatore ospite. - Vista la situazione particolarmente delicata venutasi a creare, l'arbitro decideva di sospendere momentaneamente la gara al fine di ripristinare la calma e mentre si accingeva ad avvicinarsi verso gli spogliatoi veniva bloccato da un calciatore di riserva della Soc. Rocca Santa Maria , non identificabile perché indossava uno scalda collo che gli copriva parte del viso ed una casacca che non permetteva di leggere il numero di maglia, e nel cercare di divincolarsi veniva colpito alle spalle ripetutamente da diversi schiaffi e spinte che gli procuravano momentaneo dolore. Il direttore di gara non riusciva così ad identificare l'autore (o gli autori) dell'aggressione chiaramente riconducibili alla Soc. Rocca Santa Maria. Essendo venute meno le condizioni psicofisiche per portare a conclusione l'incontro, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara al 9' del secondo tempo sul risultato di 1 a 1. - Considerato che la sospensione definitiva della gara è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità dei tesserati e sostenitori della Soc. Rocca Santa Maria; - visti gli artt. 3 e 17 del C.G.S. e 64 N.O.I.F.; DELIBERA a) di infliggere alla Soc. Rocca Santa Maria la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato : Rocca Santa Maria / New Club Villa Mattoni 0 a 3 ; b) di squalificare il calciatore Romualdi Simone (Soc. Rocca S. Maria) in qualità di capitano fino al 30/6/2016, per gli atti violenti commessi in danno dell'arbitro da parte di tesserato e/o tesserati non identificati della propria squadra, ai sensi dell'art. 3 del C.G.S. La sanzione di cui sopra cesserà di avere effetto nel momento in cui sarà identificato e/o identificati gli autori dei gesti violenti; c) di squalificare il giocatore Migliori Simone (Soc. New Club Villa Mattoni) per 4 gare effettive; d) di squalificare il giocatore Franzini Emiliano (Soc. Rocca Santa Maria) per 1 gara effettiva; e) di inibire l'allenatore Sig. Spinelli Salvatore (Soc. Rocca S. Maria) fino al 3/2/2016; f) di irrogare alla Soc. Rocca Santa Maria l'ammenda di euro 500,00 a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento dei propri tesserati, e di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori”. La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione l’illegittimità della sanzione della perdita della gara, non essendosi verificati atti di violenza né tra i calciatori delle squadre (al di fuori dello sconsiderato gesto del calciatore ospite, comunque adeguatamente sanzionato dall’arbitro), né nei confronti del direttore di gara; di conseguenza ha chiesto la riduzione dell’ammenda nella misura rapportata al reale svolgimento dei fatti, anche in considerazione che non si sarebbe verificata nemmeno l’invasione di campo. La società controinteressata, ha fatto pervenire rituali controdeduzioni con cui ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione. Il calciatore Romualdi, sanzionato quale capitano della società Rocca S. Maria, ha chiesto l'annullamento della squalifica ovvero, in subordine, la riduzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti, tenuto conto che l'arbitro aveva riferito di non essere stato in grado di identificare i responsabili delle condotte violente, mentre il G.S., del tutto arbitrariamente, aveva addebitato la responsabilità dell'accaduto a tesserati della società Rocca S. Maria, con la conseguenza che il capitano della detta società non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere di comportamenti non chiaramente riconducibili a tesserati della medesima. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato che un gruppo di tifosi certamente riconducibili alla società appellante aveva forzato il cancello di ingresso al campo adiacente agli spogliatoi, nel tentativo, fortunatamente non riuscito, di aggredire il giocatore ospite responsabile dello schiaffo al portiere della squadra di casa, mentre ha precisato di non essere in grado di identificare i responsabili dei gesti violenti subiti al suo rientro negli spogliatoi, dopo la momentanea sospensione della gara, poiché, mentre era ostacolato da un tesserato della società di casa, veniva colpito alle spalle con spinte e schiaffi. A seguito di tali gesti violenti, l’arbitro non essendo più nelle condizioni psicofisiche per condurre a termine l’incontro, decideva di sospenderlo definitivamente. Sulla base di tali chiarimenti, la società A.S.D. Rocca S. Maria ha chiesto disporsi la ripetizione della gara e l’annullamento della squalifica inflitta al proprio capitano, tenuto conto che i fatti contestati non erano riconducibili a propri tesserati, diversamente da quanto riportato nell'impugnata decisione. Osserva la Corte che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, solo l’appello del calciatore Romualdi può essere parzialmente accolto in quanto il comportamento del suo ignoto compagno di squadra non può essere certo qualificato violento o grave, con la conseguenza che deve comminarsi nei confronti del capitano una squalifica inferiore alle quattro giornate sulla base dell'art. 19, comma 1, lett. e), C.G.S. Deve, invece, essere respinto il gravame proposto dalla società, sul presupposto che la medesima va ritenuta oggettivamente responsabile sia dell' invasione di campo da parte di tifosi ad essa riconducibili, sia della conseguente aggressione al direttore di gara, onde non può che applicarsi ad essa il disposto di cui all'art. 17, comma 1, C.G.S., con integrale conferma dell'ammenda comminata. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA in parziale accoglimento dell’appello proposto dal calciatore Romualdi Simone, di ridurre a tre giornate la squalifica inflittagli, disponendo la restituzione della tassa versata e di rigettare il gravame proposto dalla società A.S.D. Rocca S. Maria, con conseguente addebito della tassa d'appello.
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