COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.52 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CONIDI Domenico fino al 20 MAGGIO 2016, squalifica dei calciatori BURDINO Leonardo, RANDO’ Gabriele, CATALANO Giovanni, VONELLA Valerio, SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio per CINQUE giornate effettive di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.52 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CONIDI Domenico fino al 20 MAGGIO 2016, squalifica dei calciatori BURDINO Leonardo, RANDO’ Gabriele, CATALANO Giovanni, VONELLA Valerio, SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio per CINQUE giornate effettive di gara). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Con reclamo trasmesso in data 25/1/2016, e inviato nella stessa data alla società controinteressata, la quale non ha fatto pervenire controdeduzioni, la ASD Euro Girifalco ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo con riferimento alla gara del campionato di prima categoria girone C tra Euro Girifalco e Terina del 16/1/2016, quali la perdita della gara per 0 - 3, l'ammenda di € 200 e le squalifiche ai tesserati. Argomenta la concludente che è inverosimile la ricostruzione degli avvenimenti negli atti ufficiali, ed evidenzia l'assoluta estraneità dei calciatori sanzionati che si sarebbero comportati in modo civile e corretto, limitando le loro contestazioni nei confronti dell'arbitro, evidenziando gli errori che, a loro parere, stava commettendo nella gestione della gara e che la stessa è proseguita anche oltre il tempo regolamentare. Alla seduta dell'1/2/2016, davanti questa Corte, la reclamante ha precisato che l'arbitro ha concesso 5 minuti di recupero, che il Terina ha siglato il gol del 2-3 al 92° su calcio di rigore, mentre la punizione dalla quale sarebbero scaturite le proteste, è avvenuta nei successivi minuti di recupero, tant'è che dopo il gol annullato conseguente alla punizione e la ripresa del gioco, l'arbitro ha fischiato immediatamente la fine. In sostanza contestando la verosimiglianza del referto, poiché quanto descritto non può essere avvenuto al 43° del secondo tempo, ma successivamente. Sentito l'arbitro a chiarimenti alla seduta del 15/2/2016 ha confemato il rapporto e ribadito che dal 43’ del 2^T., cioè per circa sei minuti, ha continuato la gara pro-forma perché almeno sei elementi della Società Eurogirifalco, oltre ad un calciatore già sostituito, hanno posto in essere i comportamenti descritti e che non ha adottato i provvedimenti disciplinari a causa del clima fortemente minaccioso che s’era creato ai suoi danni, avendo timore per la sua incolumità. Ritenuto che a parere di questa Corte non sustistevano le condizioni oggettive richieste dalla giurisprudenza sportiva per poter sospendere la gara, trattandosi di per lo più di un mero timore soggettivo da parte del Direttore di gara, preoccupato per la propria incolumità senza che vi fossero fondate ed oggettive sistuazioni di pericolo,tenuto conto anche della presenza delle forze dell’ordine. Nella descritta situazione ben avrebbe potuto il Direttore di gara adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei calciatori responsabili delle violazioni disciplinari. Quanto alle sanzioni , devono essete rideterminate secondo l’entità dei fatti, come effettivamente accertati. P.Q.M. revoca la punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria inflitta alla Società ASD Euro Girifalco e dispone la ripetizione della stessa gara rimettendo gli atti alla Segreteria del Comitato LND Calabria per gli adempimenti di competenza; revoca l’ammenda di € 200,00 inflitta alla Società Euro Girifalco; riduce la qualifica inflitta al calciatore CONIDI Domenico fino al 15 APRILE 2016; riduce le squalifiche a carico dei calciatori BURDINO Leonardo, RANDO’ Gabriele, CATALDO Giovanni, VONELLA Valerio, SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio a QUATTRO giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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