COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.63 della Società A.S. FUTSAL POLISTENA C.5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (omologazione risultato della gara Soccer Lab 2009 – Futsal Polistesa C5 del 23.1.2015 – Campionato Calcio 5 “serie C2” , ammenda di € 400,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, inibizione del dirigente CIARDULLO Giuseppe fino al 2.2.2016, squalifica del calciatore CANNIZZARO Antonino per TRE gara, squalifica del calciatore RASO Michele fino al 27.1.2017, squalifica del calciatore POLITANO Francesco fino al 26.3.2016, squalifica del calciatore FERRARO Virginio fino al 12.3.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.63 della Società A.S. FUTSAL POLISTENA C.5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (omologazione risultato della gara Soccer Lab 2009 – Futsal Polistesa C5 del 23.1.2015 - Campionato Calcio 5 “serie C2” , ammenda di € 400,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, inibizione del dirigente CIARDULLO Giuseppe fino al 2.2.2016, squalifica del calciatore CANNIZZARO Antonino per TRE gara, squalifica del calciatore RASO Michele fino al 27.1.2017, squalifica del calciatore POLITANO Francesco fino al 26.3.2016, squalifica del calciatore FERRARO Virginio fino al 12.3.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale ed il Presidente della Società reclamante; RILEVA premesso che deve dichiararsi l'inammissibilità del reclamo avverso l'omologazione del risultato della gara per violazione dell'art.46, comma 1, del GS, secondo cui il ricorso deve essere preannunciato con le modalità di cui all'art.38, CGS al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara e non può essere proposto per la prima volta davanti alla Corte Sportiva di Appello; ritenuto che è inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una gara, perché non impugnabile ai sensi dell'art.45, comma 3 lett.c,) CGS; rilevato che è altresì inammissibile il reclamo avverso l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 2/2/2016 al sig.Ciardullo Giuseppe, dirigente accompagnatore, perché inferiore ad un mese, quindi non impugnabile ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.b) CGS; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, che nega qualsiasi addebito riguardo agli atti offensivi e violenti nei confronti dell'arbitro, non sono sufficienti a confutare le risultanze degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, per cui devono ritenersi accertati i fatti per come ricostruiti dal Giudice Sportivo; tenuto conto che le squalifice a carico dei calciatori Raso Michele, Politano Francesco e Ferraro Virginio, responabili di atti di protesta di modesta violenza nei confronti dell'arbitro, appaiono eccessive e possono essere rimodulate; come deve essere rimodulata la squalifica inflitta al calciatore Cannizzaro Antonino perchè appare eccessiva rispetto alla natura,all’entità e alle modalità dei fatti ascritti. P.Q.M. Dichiara inammissibili: -il reclamo avverso l'omologazione del risultato della gara; -il reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una gara; -il reclamo avverso l'inibizione al sig.Ciardullo Giuseppe a svolgere ogni attività fino al 2/2/2016. In parziale accoglimento: -riduce la squalifica al calciatore RASO Michele fino al 14 MARZO 2016; -riduce la squalifica al calciatore POLITANO Francesco fino al 18 FEBBRAIO 2016; -riduce la squalifica al calciatore FERRARO Virginio fino al 18 FEBBRAIO 2016; -riduce la squalifica al calciatore CANNIZZARO Antonino a DUE gare effettive; -riduce l’ammenda inflitta alla società ad € 300,00. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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