COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 64 della Società ACSD VIRTUS SAN PAOLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 28.1.2016 (squalifica del calciatore MINNITI Francesco in qualità di capitano fino al 20.01.2017).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n. 64 della Società ACSD VIRTUS SAN PAOLO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 28.1.2016 (squalifica del calciatore MINNITI Francesco in qualità di capitano fino al 20.01.2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della Società reclamante; RILEVA ritenuto che la società reclamante ha comunicato il nominativo del tesserato responsabile dell'atto di violenza nei confronti dell'arbitro nella persona di Parisi Marco, calciatore della società Virtus San Paolo, che ha ammesso la propria responabilità; rilevato che, pertanto, deve essere revocata la squalifica inflitta al capitano sig.Minniti Francesco in luogo dell'effettivo responsabile non identificato; P.Q.M. revoca la squalifica inflitta al capitano sig.MINNITI Francesco fino al 20/1/2017 e rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per i provvedimenti a carico dela calciatore PARISI Marco, reale autore dei fatti contestati. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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