COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 65 della Società POL.D.STRONGOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 28.1.2016 (inibizione del dirigente IURATO Pantaleone fino al 24.5.2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n. 65 della Società POL.D.STRONGOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 28.1.2016 (inibizione del dirigente IURATO Pantaleone fino al 24.5.2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che erroneamente il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione a carico del dirigente Iurato Pantaleone in assenza di qualsiasi identificazione del soggetto resposabile, non potendosi applicare per anologia la norma di cui all’art.3, comma 2. del C.G.S.; ritenuto, tuttavia, che la stessa società Pol.D. Strongoli ha indicato quale autore del modesto atto di violenza nei confronti dell’arbitro il dirigente calciatore ROGLIANO Helmut; P.Q.M. revoca l’inibizione inflitta al signor IURATO Pantaleone fino al 24.5.2016 e rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Crotone per i provvedimenti a carico del calciatore-dirigente ROGLIANO Helmut, indicato dalla Società quale reale autore dei fatti contestati. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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