COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GATTEO F.C. avverso squalifica per 8 giornate calc. PERIFANO ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 3.2.2016 gara GATTEO – PIANTA del 31.1.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GATTEO F.C. avverso squalifica per 8 giornate calc. PERIFANO ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 3.2.2016 gara GATTEO - PIANTA del 31.1.2016 L'A.S.D. GATTEO F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che "il nostro giocatore non ha minacciato nessuno e, in particolare, gravemente. Le mani al collo non sono mai state mese, questo anche a fronte delle persone, di entrambe le parti, che erano presenti e che non hanno visto tale atteggiamento aggressivo. L'arbitro era al momento girato di spalle, quindi non poteva vedere o sentire, come invece scritto nel comunicato. Sono consapevoli del fatto che il calc. PERIFANO non abbia tenuto un comportamento corretto, reagendo alle provocazione del'avversario, ma la reazione avuta non è certo quella scritta nel referto. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - premesso che l'A.S.D. GATTEO F.C., che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha dichiarato di avere visto distintamente il calc. PERIFANO prendere per il collo un giocatore avversario, cui rivolgeva minacce di gravi atti personali; - valutato che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc. PERIFANO possa, comunque, essere punito con un sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 6 le giornate di squalifica del calc. PERIFANO ANTONIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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