COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DI BACCO Giulio, METLIKA Bruno e ACD REAL DOMIO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DI BACCO Giulio, METLIKA Bruno e ACD REAL DOMIO Visto il deferimento del Procuratore Federale Aggiunto disposto in data 26.08.2015 nei confronti del calciatore DI BACCO Giulio, del dirigente METLIKA Bruno e della ACD REAL DOMIO, chiamati rispettivamente a rispondere: 1) il DI BACCO Giulio per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., nonché dell’art. 22 commi 3 e 6 del C.G.S., per avere partecipato in posizione irregolare (perché gravato da un turno di squalifica di cui al C.U. n. 34 del 27.02.2015 Delegazione Provinciale di Udine – a seguito della sua espulsione dal terreno di gioco in occasione della gara del 14.02.2015 REAL DOMIO – Sovodnje) in qualità di calciatore tesserato della società ACD REAL DOMIO, nelle file della predetta società, alle gare REAL DOMIO – Inter San Sergio del 21.02.2015 e REAL DOMIO – Chiopris Viscone del 14.03.2015 – Campionato Amatori, Girone B2; 2) il METLIKA Bruno per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. nonché dell’art. 61 comma 1, delle NOIF, per aver indicato, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ACD REAL DOMIO, nelle distinte di gara REAL DOMIO – Inter San Sergio del 21.02.2015 e REAL DOMIO – Chiopris Viscone del 14.03.2015, Campionato Amatori, Girone B2, il nominativo del calciatore DI BACCO Giulio, pur essendo lo stesso ancora gravato da un turno di qualifica e, comunque, per aver consentito la partecipazione alle stesse del sopra menzionato calciatore. 3) la Società ACD REAL DOMIO a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione alle condotte violative rispettivamente ascritte al proprio summenzionato tesserato e dirigente; il TFT convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 28.01.2016. I deferiti non facevano pervenire nei termini alcuna difesa scritta, mentre all’udienza compariva il solo sig. DI BACCO Giulio, nessuno per il sig. METLIKA né per la ACD REAL DOMIO. Compariva altresì il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale. Il dibattimento Il sig. DI BACCO affermava “di non aver mai partecipato a gare Figc”, e che in quell’occasione era al primo suo tesseramento quale amatori Figc. Per questo motivo, affermava, “non ero a conoscenza del fatto che, dopo l’espulsione subita, la gara successiva scatta una squalifica automatica”. Riferiva di aver chiesto chiarimenti in merito al dirigente della società che lo aveva però rassicurato sul punto, nel senso che “non essendo ancora uscito il comunicato, la squalifica non scattava” e per tale ragione aveva partecipato a tale gara. Riferiva inoltre di aver poi scontato la giornata di squalifica, in data successiva all’uscita del comunicato. Precisava infine di essere venuto a conoscenza del deferimento solo recentemente, non avendogli la società comunicato nulla al riguardo, anche perché la società REAL DOMIO dal 01.07.2015 non è più affiliata e non svolge attività sportiva. Ribadiva di aver partecipato alle gare oggetto di deferimento in buona fede e chiedeva il proscioglimento da ogni addebito. Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto al Sig. DI BACCO Giulio, 2 (due) giornate di squalifica; - quanto al Sig. METLIKA Bruno, 2 (due) mesi di inibizione; - quanto all’ A.C.D. REAL DOMIO, 2 (due) punti di penalizzazione ed € 300,00 di ammenda. La motivazione. I fatti che avevano dato corso al deferimento erano segnatamente i seguenti. Come risulta dagli atti, il calciatore DI BACCO è stato espulso dal terreno di gioco in occasione della gara del 14.02.2015 REAL DOMIO – Sovodnje. Non osservando (o, il che è lo stesso) non conoscendo la norma di cui all’art. 19/10 CGS (“Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”), il sig. DI BACCO prese parte alla successiva gara del 21.02.2015, in considerazione del fatto che ancora la sua squalifica non era stata pubblicata in Comunicato Ufficiale. Solo il Comunicato Ufficiale (della Delegazione Provinciale di Udine) n. 34 dd 27.02.2015 riportava la sua squalifica per una giornata, e ciò nonostante il calciatore giocò pure la gara del 28.02.2015. La società avversaria presentò ricorso lamentando ed in Comunicato Ufficiale D.P. Ud. n. 37 dd 18.03.2015 il G.S.T., disponendo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 oltre ad una ammenda a carico della società, gli infliggeva “una ulteriore giornata di squalifica oltre a quella a oggi non ancora scontata”. A quel punto, quindi, le giornate di squalifica da scontare erano diventate due. Ovviamente, il provvedimento del GST si limitava a sanzionare la partecipazione del calciatore senza titolo alla specifica gara del 28.02.2015, per la quale era stato presentato il ricorso, mentre restava allo stato impunita la partecipazione del calciatore da squalificato alla gara del 21.02.2015, oggetto di questo deferimento. Successivamente, evidentemente ritenendo di aver scontata la squalifica il 07.03.2015, ma perdendo i conti delle giornate, il DI BACCO giocò la gara del 14.03.2015 in posizione (ancora una volta) irregolare. Il procedimento disciplinare a suo carico dettato dall’evidenza della partecipazione senza titolo alla gara del 21.02.2015 ha permesso di formulare la contestazione della sua partecipazione senza titolo alle gare del 21.02 e del 14.03.2015. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e fondato il deferimento. Inescusabile il DI BACCO per non aver conosciuto le modalità di esecuzione della squalifica (cfr art 2/2 CGS: “L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”); chiaramente accertata la responsabilità del METLIKA che in qualità di dirigente accompagnatore dell’ACD REAL DOMIO aveva indicato in distinta di gara il nominativo del calciatore DI BACCO Giulio, pur essendo lo stesso gravato da squalifica, automatica consegue la responsabilità della Società, per responsabilità oggettiva derivante dalla condotta di propri tesserati. Al riguardo, il T.F.T. FVG ritiene congrue e proporzionate alle contestate violazioni le sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale – FVG così decide: 1) dispone a carico del sig. DI BACCO Giulio la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica 2) dispone a carico del sig. METLIKA Bruno la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; 3) dispone a carico della società ACD REAL DOMIO, a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione 2 (due) punti di penalizzazione ed € 300,00 di ammenda. Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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