COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI formulati dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Appiah Atta Simon, del calciatore Atta Simon, del sig. Procopio Daniele e della società A.S. SAN GOTTARDO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI formulati dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Appiah Atta Simon, del calciatore Atta Simon, del sig. Procopio Daniele e della società A.S. SAN GOTTARDO. Con raccomandata dd. 22.06.2015, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 e dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale (deferimento n. 12441/145 pf 14-15 AA/ac): - Procopio Daniele, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2, C.G.S. “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità delle norme in materia di tesseramento (3) per avere sottoscritto in occasione della gara Academy Udinese – AS San Gottardo giocata in data 28.09.2014 valevole per il campionato provinciale allievi girone B (3) la distinta della gara valevole per il Campionato Provinciale Allievi – girone “B” San Gottardo – Valnatisone in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti (..) malgrado il calciatore Atta Simon non ne avesse titolo perché in detta partita non risultava tesserato per la società A.S. SAN GOTTARDO”; - Atta Simon, calciatore della A.S. San Gottardo, per rispondere della violazione di cui all'art.1 bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., “per avere disputato la gara Academy Udinese – AS San Gottardo giocata in data 28.09.2014 valevole per il campionato provinciale allievi girone B, senza averne titolo perché in detta partita non risultava tesserato per detta società”; - la A.S. S. GOTTARDO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte ai propri tesserati. Con raccomandata dd. 23.06.2015, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 e dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale (deferimento n. 12472/141 pf 14-15 AA/ac): - Procopio Daniele, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2, C.G.S. “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità delle norme in materia di tesseramento (3) per avere sottoscritto in occasione della gara Academy Udinese – AS San Gottardo giocata in data 28.09.2014 valevole per il campionato provinciale allievi girone B (3) la distinta della gara valevole per il Campionato Provinciale Allievi – girone “B” San Gottardo – Valnatisone in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti (..) malgrado il calciatore APPIAH Atta Simon non ne avesse titolo perché in detta partita non risultava tesserato per la società A.S. SAN GOTTARDO”; - Appiah Atta Simon, calciatore della A.S. San Gottardo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., “per avere disputato la gara Academy Udinese – AS San Gottardo giocata in data 28.09.2014 valevole per il campionato provinciale allievi girone B, senza averne titolo perché in detta partita non risultava tesserato per detta società”; - la A.S. S. GOTTARDO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte ai propri tesserati. La convocazione. Con Raccomandate tempestivamente inviate alle parti interessate il Presidente del T.F.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 26.11.2015. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. In sede di audizione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; nessuno per i deferiti. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: per il procedimento n. 12441/145 pf 14-15 AA/ac: - quanto al calciatore Atta Simon: 1 gara di squalifica; - quanto al sig. PROCOPIO Daniele: giorni 30 di inibizione; - quanto all’A.S. SAN GOTTARDO: € 300,00 (trecento/00) di ammenda; per il procedimento n.12472/141 pf 14-15 AA/ac: - quanto al calciatore Appiah Atta Simon: 1 gara di squalifica; - quanto al sig. PROCOPIO Daniele: giorni 30 di inibizione; - quanto all’A.S. SAN GOTTARDO: € 300,00 (trecento/00) di ammenda. La motivazione: Preliminarmente questo T.F.T. rileva che vi è coincidenza dell'oggetto dei due deferimenti, in quanto entrambi i fatti contestati ai deferiti attengono alla medesima gara. Più nel dettaglio, unica appare la condotta contestata al Dirigente Accompagnatore sig. Procopio (avere sottoscritto la unica distinta di gara attestando in maniera non veritiera il regolare tesseramento dei calciatori ivi menzionati), di talché, trattando separatamente i deferimenti in oggetto, il predetto Dirigente verrebbe sanzionato due volte per il medesimo fatto. In ragione di un tanto, il T.F.T. dispone d'ufficio con autonoma ordinanza la riunione dei due procedimenti. Un tanto premesso, il T.F.T. osserva quanto segue. Il fatto per il quale le parti sono state tratte a dibattimento (avere impiegato un calciatore in posizione irregolare in quanto non tesserato) è pacifico, essendo stato non solo dimostrato (documentalmente) dalla Procura Federale, ma anche ammesso dalla stessa società deferita. Nel corso delle indagini il Presidente della A.S. San Gottardo, con una memoria inviata alla Procura Federale, ha infatti ammesso l'addebito oggetto del presente deferimento, evidenziando a propria discolpa la buona fede della Società e dei suoi tesserati, riconducibile ad un disguido della documentazione relativa in sede di tesseramento. Come noto, l'assenza di dolo non è tuttavia una circostanza idonea ad escludere da responsabilità i deferiti ed invero, nel caso di specie, la violazione accertata assume un certo rilievo, in quanto schierare calciatori, per di più minorenni, in posizione irregolare – e quindi privi della copertura assicurativa federale – non solo è contrario alle norme federali, ma espone le società ed i suoi rappresentanti a gratuiti rischi dal punto di vista civilistico. Sanzioni eque e proporzionate da irrogare ai deferiti appaiono quelle indicate in dispositivo. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG: - commina al calciatore Atta Simon una gara di squalifica; - commina al calciatore Appiah Atta Simon una gara di squalifica; - commina al sig. PROCOPIO Daniele 40 giorni di inibizione; - commina alla società A.S. S. GOTTARDO l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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