COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BOLSENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EMIDI JURI PER 8 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 199 DEL 14/01/2016 (Gara: BOLSENA – GROTTE DI CASTRO del 09/01/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 224 del 29/01/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BOLSENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EMIDI JURI PER 8 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 199 DEL 14/01/2016 (Gara: BOLSENA – GROTTE DI CASTRO del 09/01/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 224 del 29/01/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; Considerato che, le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; Che, in effetti, i colpi inferti dal calciatore EMIDI Juri all’avversario, non hanno causato a quest’ultimo alcuna conseguenza fisica, tanto è vero che lo stesso avversario ha potuto poi giocare fino al termine della gara; Che, pur tenendo conto delle pesanti provocazioni verbali subite, la reazione violenta del giocatore EMIDI deve essere in ogni caso censurata severamente, per l’insistenza e la reiterazione dei gravi gesti aggressivi, che non hanno causato danni, soltanto grazie all’intervento dei compagni, che hanno trattenuto più volte il giocatore a viva forza; Che, per le suindicate considerazioni, la sanzione andrà quindi rivisitata, come da dispositivo, Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore EMIDI Juri a 6 gare.
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