COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 600,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 198 DEL 13/01/2016 (Gara: POL. S.ANGELO ROMANO – PALOMBARA del 10/01/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 600,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 198 DEL 13/01/2016 (Gara: POL. S.ANGELO ROMANO - PALOMBARA del 10/01/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016 La POL. S. ANGELO ROMANO nel proprio ricorso contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, ritenendola fin troppo grave e con chiare incongruenze alla luce dei fatti così come realmente accaduti. Anche in sede di audizione la reclamante nel non escludere che i proprio sostenitori possano aver rivolto insulti e minacce alla terna arbitrale, esclude però nel modo più assoluto che si sia verificato un lancio di buste di urine sul corpo di uno dei due assistenti arbitrali. Non comprende la POL. S. ANGELO ROMANO come mai il suddetto assistente non abbia chiesto una temporanea interruzione del gioco per sottolineare il fatto all’arbitro e quanto meno per sciacquarsi, asciugarsi e rinfrescarsi e che non è stata constatata la presenza di buste sulla striscia di percorso tra il campo e le reti di recinzione. Insiste quindi nel richiedere, per i motivi sopra esposti, una riduzione dell’ammenda che ritiene eccessiva. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale dopo aver letto il contenuto del rapporto redatto dall’assistente arbitrale, in cui vengono evidenziati episodi certamente deprecabili ed ingiuriosi, da parte dei sostenitori locali, con lancio di sputi all’indirizzo del predetto ufficiale di gara, non può non tenere in considerazione alcune osservazioni poste in evidenza dalla ricorrente. In effetti, si rimane perplessi, sul come mai l’assistente arbitrale attinto dal lancio di buste contenenti urine non abbia segnalato all’arbitro l’episodio, certamente increscioso, che avrebbe potuto avere una ripercussione sul prosieguo dell’incontro. Conseguentemente, questa Corte, con le premesse di cui sopra, può ritenere che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado, possa subire una lieve diminuzione. Ciò detto, questa Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 400,00.
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