COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLANAGNI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COLICCHIA CLAUDIO FINO ALL’01/04/2016, SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE TORTI GIANMARIA FINO AL 22/01/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI MANUEL FINO AL 31/12/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MIGLIORINI GIANLUCA PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 05/01/2016 (Gara: FONTANA LIRI – VIS SGURGOLANAGNI CALCIO del 02/01/2016 – Campionato Juniores Provinciale Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLANAGNI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COLICCHIA CLAUDIO FINO ALL’01/04/2016, SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE TORTI GIANMARIA FINO AL 22/01/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI MANUEL FINO AL 31/12/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MIGLIORINI GIANLUCA PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 05/01/2016 (Gara: FONTANA LIRI – VIS SGURGOLANAGNI CALCIO del 02/01/2016 – Campionato Juniores Provinciale Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016 La società VIS SGURGOLANAGNI CALCIO con il reclamo proposto ed in sede di audizione ha contestato decisamente i fatti descritti dall’ arbitro nel suo referto. In particolare il dirigente COLICCHIA Claudio, presente alla riunione, esclude di aver avuto contatto fisico con il direttore di gara, né tanto meno di averlo minacciato e che al termine dell’incontro ha soltanto richiamato l’attenzione dell’ arbitro, perché un calciatore era piombato a terra svenuto. Il calciatore PROIETTI Manuel, anche egli presente alla riunione, precisa che “dopo aver subito la rete, pur avendo subito un fallo grave da un avversario, protestavo ripetutamente per cui sono stato prima ammonito e poi espulso dall’arbitro. Mentre ho abbandonato il terreno di gioco sono passato vicino all’ arbitro e dopo avergli toccato il braccio gli ho chiesto a cosa servisse tutto questo. Escludo però nella maniera più assoluta di averlo colpito con un pugno sul collo, né di averlo minacciato. Al termine dell’incontro sono rientrato sul terreno di gioco solo per chiedergli spiegazioni e per invitarlo a chiedere soccorsi per il mio compagno svenuto”. Chiede per tutti questi motivi la ricorrente l’annullamento o le riduzioni delle sanzioni comminate ritenendole eccessive rispetto all’ entità dei fatti accaduti. Questa Corte Sportiva, dinanzi alle suesposte obiezioni avanzate dalla reclamante, ha ritenuto opportuno convocare l’arbitro, il quale, dinanzi a questa Commissione ha confermato integralmente quanto riportato nel referto originario, precisando per quanto attiene la situazione del dirigente COLICCHIA, che l’ episodio di cui si è reso responsabile è accaduto nel corso dell’incontro e non come sostiene la reclamante al termine della stessa e comunque prima del malore occorso al calciatore. In merito al comportamento del calciatore PROIETTI Manuel, l’arbitro ha fornito ulteriori elementi, in cui evidenzia che il calciatore, dopo l’ espulsione, gli si avvicinava e gli sferrava un pugno indirizzato al volto, e che invece lo raggiungeva sul collo, poiché riusciva parzialmente ad evitarlo, senza però causargli conseguenze fisiche. Questa Corte Sportiva preliminarmente fa presente che dinanzi a situazioni contrastanti tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta il direttore di gara nel proprio rapporto, prevale, ai sensi dell’articolo 35 del CGS il contenuto di quest’ ultimo, considerato fonte unica e privilegiata di prova. Comunque, aldilà di tutte le suesposte considerazioni, ritiene questa Corte che le sanzioni comminate possano essere riportate entro limiti di minore gravità, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi analoghi. Ciò detto, questa Corte Sportiva d’ Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione a carico del dirigente COLICCHIA Claudio all’1/03/2016 e la squalifica a carico del calciatore PROIETTI Manuel al 31/12/2017.
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