COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 30 DEL 22/12/2015 (Gara: VIRTUS TECCHIENA – CITTA’ DI SORA dell’11/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 30 DEL 22/12/2015 (Gara: VIRTUS TECCHIENA – CITTA’ DI SORA dell’11/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016 L’ ASD VIRTUS TECCHIENA, a seguito della decisione assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone pubblicata sul C.U. n. 30 del 22/12/2015, trasmetteva in data 29 dicembre 2015, nei termini, a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale apposito ricorso avverso la suddetta decisione. Non ha però la ricorrente tenuto conto che avrebbe dovuto inviare contestualmente, come previsto dall’art. 46 del CGS, copia del ricorso stesso, con raccomandata A/R, alla società controparte, cioè nello stesso giorno del 29/12/2015 e non in data 30/12/2015, in quanto “ fuori termine“, poiché il termine utile scadeva il giorno 29 del mese di dicembre. Ciò detto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo confermando la decisione impugnata.
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