COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.D. TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIOTTI GIANMARCO FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 137 DEL 21/01/2016 (Gara: S. PAOLO OSTIENSE – TUSCIA FOGLIANESE del 17/01/2016 – Campionato Allievi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.D. TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIOTTI GIANMARCO FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 137 DEL 21/01/2016 (Gara: S. PAOLO OSTIENSE – TUSCIA FOGLIANESE del 17/01/2016 - Campionato Allievi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Osserva quanto segue: Alla fine della partita, il giocatore della Società istante, MARIOTTI Gianmarco, con atteggiamento di sfida nei confronti dell’arbitro, sputava in terra e successivamente da una distanza di circa sei metri, gli calciava contro il pallone, senza tuttavia colpirlo. Vista la diversa e attenuata versione dei fatti esposta dalla reclamante, che pur ammettendo e censurando l’azione del giocatore, il quale dapprima sputava in terra nella direzione dell’arbitro, e poi gli scagliava contro il pallone, escludeva l’intenzionalità del gesto del proprio tesserato, non diretto lo stesso, contro la persona del direttore di gara. Pertanto chiedeva la riduzione della squalifica inflitta, reputandola eccessiva. Osservato, che tale versione edulcorata dei fatti, va disattesa perché contrastante con le chiare e circostanziate risultanze del referto di gara, che assurge ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. al comma1.1, a fonte privilegiata di prova, sulla condotta tenuta dal giocatore nei confronti dell’arbitro, caratterizzata dal gesto di sfida, e che tra l’altro non lascia modo ad altra interpretazione. Per questi motivi, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
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