COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POMPOSELLI SIMONE FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 180 DEL 23/12/2015 (Gara: POL. S.ANGELO ROMANO – LEPANTO MARINO del 20/12/2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POMPOSELLI SIMONE FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 180 DEL 23/12/2015 (Gara: POL. S.ANGELO ROMANO – LEPANTO MARINO del 20/12/2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016 La Società POL. S. ANGELO ROMANO ricorrendo contro la decisione di primo grado relativa alla squalifica fino al 31/12/2016 a carico del calciatore POMPOSELLI Simone, contesta la legittimità della sanzione, che sarebbe stata inflitta solamente in base al referto di un assistente arbitrale, senza alcun cenno in proposito da parte dell’ arbitro o del commissario di campo. La reclamante, inoltre, avanza seri dubbi circa l’obiettività del rapporto dell’assistente arbitrale, assicurando che il POMPOSELLI non lo avrebbe spinto, né tanto meno attinto con uno sputo alla divisa, ma solamente pronunciava nei suoi confronti frasi offensive, senza però mai alcun cenno di violenza. Per quanto esposto la POL. S. ANGELO ROMANO chiede la revoca della sanzione, o quanto meno, una sua significativa riduzione. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha esaminato il caso con particolare attenzione, rivisitando le varie situazioni da cui sembra emergere una contraddizione, in base alla quale l’assistente arbitrale, in una prima versione, trasmessa in allegato al referto arbitrale, pone l’attenzione in cui il POMPOSELLI sfogava la propria rabbia per l’espulsione sferrando un calcio alla porta dello spogliatoio, senza tuttavia arrecare alcun danno. Il giorno successivo invia al Giudice Sportivo altra versione in cui non cita tale episodio. A tale riguardo la reclamante contesta ciò, in quanto non può essere notato l’accadimento di tale gesto, poiché la porta dello spogliatoio si trova dietro un muro alto, che non permette la visione di quella parte dell’ impianto sportivo alle persone che si trovano sul terreno di gioco. Comunque, aldilà delle suddette considerazioni e di alcune lamentele avanzate dalla ricorrente,condivisibili da questa Corte, in cui sostiene che nell’episodio in questione, non si sono ravvisati connotati di aggressività da parte del calciatore nella propria condotta, questo Organo di Giustizia Sportiva è dell’ avviso che la sanzione, a carico del POMPOSELLI può essere lievemente ridimensionata, tenuto conto degli abituali parametri adottati nei casi del genere. Detto ciò questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore POMPOSELLI Simone al 30/09/2016.
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