COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 25/cs – Ricorso A.S.D. Praese 1945 avverso l’ammenda di € 400 inflittale in ordine al comportamento del pubblico durante la gara del Campionato di Promozione Praese – Pietra Ligure del 31.1.2016. C.U. n. 43 del 4.2.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 25/cs - Ricorso A.S.D. Praese 1945 avverso l'ammenda di € 400 inflittale in ordine al comportamento del pubblico durante la gara del Campionato di Promozione Praese - Pietra Ligure del 31.1.2016. C.U. n. 43 del 4.2.2016. Il Giudice Sportivo all’esame degli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe infliggeva all’A.S.D. Praese 1945 l’ammenda di € 400,00 e diffida, così motivando la sanzione: “Ammenda alla società: € 400,00 con diffida per l'applicazione di più grave sanzione al ripetersi di simili condotte Per il comportamento dei propri sostenitori i quali, dal 1' al 15' s.t., facevano reiterato uso di materiale pirotecnico ed accendevano diversi fumogeni. All'11' s.t., inoltre, attingevano con numerosi sputi al corpo un assistente arbitrale, apostrofandolo con espressioni gravemente ingiuriose e minacciose”. Col conseguente ricorso a questa Corte, la Società respinge ogni responsabilità in merito al lancio di materiale pirotecnico, perché avvenuto da zona esterna all’impianto, il cui controllo e sorveglianza spetta ad altri soggetti ma nulla eccepisce sul secondo episodio se non che i propri dirigenti erano immediatamente intervenuti, allontanando “i protagonisti del disdicevole episodio” e porgendo al termine della gara le dovute scuse all’assistente arbitrale. Conclude con la richiesta di riduzione dell’ammenda per quanto esposto relativo al materiale pirotecnico. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il primo giudice ha ritenuto infliggere una sanzione cumulativa per i due illeciti compiuti dal pubblico, così non permettendo di determinarne la quota parte, oggetto dell’impugnativa, riferita al lancio di materiale pirotecnico: questa Corte ritiene però che il solo gesto di minacciare ed attingere con sputi un assistente arbitrale sia di una gravità tale da giustificare persino una ammenda superiore a quella inflitta cumulativamente per le due infrazioni. In ciò facendo riferimento anche alle Regole del Gioco del Calcio che considerano atto violento il gesto dello sputare agli ufficiali di gara. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso come dianzi presentato dalla società A.S.D. Praese 1945 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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