COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 16/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Mario Pisano, allenatore A.S. Andora A.S.D., per violazione art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S. Andora ASD per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al signor Mario Pisano. (rif.to PF 5447/345 pf15-16/SS/fda dell’1.12.2015)

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 16/tf - Procura Federale - Deferimento del signor Mario Pisano, allenatore A.S. Andora A.S.D., per violazione art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S. Andora ASD per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al signor Mario Pisano. (rif.to PF 5447/345 pf15-16/SS/fda dell’1.12.2015) Con atto recante la data del 1.12.2015 il Procuratore Generale Aggiunto ha deferito il signor Mario Pisano, allenatore della prima squadra della società A.S. ANDORA A.S.D., per violazione degli articoli 1bis comma 1 e 5 comma 1 CGS per aver rilasciato al quotidiano IL SECOLO XIX del 24.10.2015 dichiarazioni gravemente lesive dell’arbitro della gara Andora – Bragno del 18.10.2015 e dell’onorabilità della classe arbitrale. Con lo stesso atto è stata deferita anche la società A.S. Andora A.S.D. per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Alla odierna riunione sono presenti il signor Mario Pisano e, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Marco Stefanini che, prima dell’inizio della fase dibattimentale, hanno raggiunto un accordo in merito all’applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo stesso e ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere a trasmetterlo alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS, rinvia ad altra riunione per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS. Il procedimento continua per quanto a carico della società A.S. Andora A.S.D. assente alla discussione benché regolarmente avvisata. Il Procuratore Federale ha sostenuto l’accusa ed ha richiesto la condanna della società al pagamento dell’importo di € 300,00 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Il Tribunale, vista la documentazione allegata all’atto di deferimento, atteso che l’aver aderito da parte del Pisano alla richiesta di sanzione ex art. 23 CGS denota accettazione dell’accusa di colpevolezza e implica l’automatica applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva a carico della società, ritenuta equa la richiesta del Procuratore Federale, condanna la società A.S. Andora A.S.D. al pagamento dell’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dal CGS.
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