COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. BRUGHERIO CALCIO 1968 Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 31.01.2016 tra A.S.D. Brugherio Calcio 1968 / F.C.D. Oggiono C.U. n. 43 del CRL datato 04.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. BRUGHERIO CALCIO 1968 Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 31.01.2016 tra A.S.D. Brugherio Calcio 1968 / F.C.D. Oggiono C.U. n. 43 del CRL datato 04.02.2016. La Società BRUGHERIO CALCIO 68 ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha squalificato fino al giorno 16.03.2016 il proprio allenatore DATO Carmelo, ritenendo la sanzione troppo gravosa rispetto allo svolgimento dei fatti in quanto il tecnico non avrebbe insultato nessuno e chiedendone quindi l'annullamento. Su tale presupposto veniva richiesto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale una riduzione della squalifica inflitta. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali, risulta invero in modo inconfutabile come allenatore DATO Carmelo abbia gravemente offeso la terna arbitrale. Tale comportamento è quindi da ritenersi meritevole della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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