COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S. VEDANO Camp 1° Categoria Gir. D Gara del 31.01.2016 tra Vedano / Carugate C.U. n. 43 del CRL datato 04.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S. VEDANO Camp 1° Categoria Gir. D Gara del 31.01.2016 tra Vedano / Carugate C.U. n. 43 del CRL datato 04.02.2016. La Società G.S. VEDANO ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha squalificato fino per 4 gare il giocatore Fabio TROIANO, ritenendo la sanzione eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Su tale presupposto veniva richiesto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la riforma della decisione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali, risulta invero in modo inconfutabile come il giocatore Fabio TROIANO abbia tenuto comportamenti violenti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria ed abbia successivamente rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Tali comportamenti sono da ritenersi meritevoli della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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