COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VARESINA SPORT Camp. Allievi Reg. fascia B Gir. A Gara del 30.01.2016 tra Ispra Angera Calcio / Varesina Sport C.U. n. 43 del CRL datato 04.02.2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società VARESINA SPORT Camp. Allievi Reg. fascia B Gir. A
Gara del 30.01.2016 tra Ispra Angera Calcio / Varesina Sport
C.U. n. 43 del CRL datato 04.02.2016
La società VARESINA SPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Sig. FRONTINI Matteo fino al 2-03-2016, per ripetuta frase ingiuriosa contenente accusa di parzialità nella conduzione della gara.
La Corte sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non può essere impugnato. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera B del C.G.S., le sanzioni inflitte ai dirigenti, massaggiatori e tecnici fino ad un mese non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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