COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASD CUS PIEMONTE ORIENTALE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 49 del 4.2.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara CITTA’ DI VERCELLI – CUS PIEMONTE ORIENTALE del 1.2.2016 valida per il Campionato Calcio a 5 – Serie D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASD CUS PIEMONTE ORIENTALE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 49 del 4.2.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in riferimento alla gara CITTA' DI VERCELLI – CUS PIEMONTE ORIENTALE del 1.2.2016 valida per il Campionato Calcio a 5 – Serie D Il reclamo con cui la società CUS PIEMONTE ORIENTALE ricorre avverso il provvedimento con il quale il G.S. assegnava alla predetta gara persa, infliggeva alla ricorrente la sanzione della ammenda di euro 300,00, al dirigente responsabile per la distinta di gara TRAVAGLIA Alberto la inibizione sino al 4.3.2016, all'allenatore BURZOTTA Piermarco la squalifica sino al 4.3.2016, al giocatore CAPELLO Marco la squalifica per due gare, al giocatore VACCHI Alessandro la squalifica per sei gare, al giocatore SALINITRO Orazio la squalifica per quattro gare, al giocatore CHIO Alessandro la squalifica per tre gare, deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda la sanzione della perdita della gara in quanto il predetto ricorso non è stato inviato anche alla controparte come invece imposto dal C.G.S. (art. 46) in occasione di reclami che possono incidere sul risultato della gara. Inammissibile è anche il reclamo in ordine alla squalifica a CAPELLO Marco in quanto inferiore al minimo consentito per l'impugnazione. Va invece parzialmente accolto con riferimento alle squalifiche inflitte ai giocatori VACCHI e SALINITRO che vanno ridotte rispettivamente a cinque e tre gare in quanto maggiormente eque e proporzionate alla gravità dei fatti contestati. Il resto merita conferma P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara inammissibile il presente reclamo relativamente alla sanzione della perdita della gara ed alla squalifica inflitta al giocatore CAPELLO Marco. Riduce a cinque gare la squalifica inflitta al giocatore VACCHI Alessandro. Riduce a tre gare la squalifica inflitta al giocatore CHIO Alessandro. Conferma nel resto Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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