COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. GALLO CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. n° 33 del 04/02/16 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara SPORTGENTE – GALLO CALCIO disputata il 30/01/16 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone B PREMESSO che, a seguito della sospensione, avvenuta al 39° del secondo tempo per mancanza totale di illuminazione, della gara SPORTGENTE – GALLO CALCIO, disputata il 30/01/16 relativamente al Girone B del Campionato Allievi Provinciali,

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. GALLO CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. n° 33 del 04/02/16 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara SPORTGENTE – GALLO CALCIO disputata il 30/01/16 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone B PREMESSO che, a seguito della sospensione, avvenuta al 39° del secondo tempo per mancanza totale di illuminazione, della gara SPORTGENTE – GALLO CALCIO, disputata il 30/01/16 relativamente al Girone B del Campionato Allievi Provinciali, il Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara, non ritenendo la società SPORTGENTE oggettivamente responsabile del suo mancato regolare svolgimento. Avverso tale delibera propone ora tempestivo reclamo, inviato a mezzo e-mail in data 07/02/16, la A.S.D. GALLO CALCIO, la quale chiede l’annullamento della delibera impugnata con il conseguente ripristino del punteggio di 3 a 0 a proprio favore acquisito sul campo al momento della sospensione, avvenuta ad un solo minuto dalla fine regolamentare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato preliminarmente che, vertendo il reclamo su questioni tendenti a modificare il risultato della gara e che, quindi, copia dello stesso si sarebbe dovuto inviare alla controparte, come da espressa previsione normativa dell’art. 46, n° 5 del C.G.S.; constatato che al ricorso non è stata allegata prova del suddetto avvenuto adempimento; osservato che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione disponendo l’addebito della prescritta tassa di reclamo che non risulta versata dalla società reclamante e, conseguentemente, CONFERMA la decisione del Giudice Sportivo di mandare a ripetere la gara in data che verrà stabilita dall’Organo competente.
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