COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 18 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. SPORTING APRICENA – A.S.D. SPORT LUCERA del 7 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. SPORTING APRICENA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LOMBARDI Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 11/2/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 18 Febbraio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: A.S.D. SPORTING APRICENA – A.S.D. SPORT LUCERA del 7 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. SPORTING APRICENA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LOMBARDI Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 11/2/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il comportamento del calciatore LOMBARDI Michele è risultato inequivocabilmente violento nei confronti di un avversario e gravemente antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. SPORTING APRICENA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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