COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 18 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. AUDACE MONOPOLI – A.S.D. RUFFANO CALCIO A 5 2014 del 30 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. AUDACE MONOPOLI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI BELLO Massimiliano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 4/2/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 18 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. AUDACE MONOPOLI - A.S.D. RUFFANO CALCIO A 5 2014 del 30 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. AUDACE MONOPOLI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI BELLO Massimiliano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 4/2/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il comportamento del calciatore DI BELLO Massimiliano è risultato essere antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la squalifica per 3 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore DI BELLO Massimiliano della società A.S.D. AUDACE MONOPOLI; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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