COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 100/A A.S.D. ACI SANT’ANTONIO (CT) Avverso inibizione fino al 29/02/2016 del dirigente sig. Angelo Laino ed avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Salvatore Campanella – Campionato Promozione Girone “C” Gara Atletico Pedara/Aci S. Antonio del 17/01/2016 – C.U. n. 217 del 20/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 100/A A.S.D. ACI SANT’ANTONIO (CT) Avverso inibizione fino al 29/02/2016 del dirigente sig. Angelo Laino ed avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Salvatore Campanella - Campionato Promozione Girone “C” Gara Atletico Pedara/Aci S. Antonio del 17/01/2016 - C.U. n. 217 del 20/01/2016. Con tempestivo gravame la A.S.D. Aci Sant’Antonio ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che le stesse risultano incongrue in relazione ai comportamenti effettivamente posti in essere dai propri tesserati, per cui ne chiede una riduzione in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 28’ del 2^ tempo il sig. Angelo Laino è stato allontanato perché dopo essere stato richiamato dall’arbitro assumeva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di quest’ultimo. Inoltre al 35’ del 2^ tempo è stato espulso, per doppia ammonizione, il sig. Salvatore Campanella, il quale dopo avere avuto notificato il provvedimento di espulsione assumeva nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo e minaccioso. Lo stesso nell’uscire dal terreno di giuoco colpiva con calci e pugni, in segno di protesta, il cancello che separa il terreno di gioco dagli spogliatoi. In ragione di quanto sopra il proposto appello può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure in termini più equi, come da dispositivo, atteso che i comportamenti posti in essere da entrambi i tesserati si sono svolti in unico ed isolato contesto senza ultronee conseguenze per il direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina sino al 20 febbraio 2016 l’inibizione a carico del dirigente sig. Angelo Laino e in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Campanella. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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