COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 112/A A.S.D. POL. CALCIO SALEMI (TP) Avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Filippo Robino – Campionato regionale 1° Cat. Gir. “A” Gara Real Unione/Pol. Calcio Salemi del 24/01/2016 – C.U. n. 225 del 27/01/2016.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 112/A A.S.D. POL. CALCIO SALEMI (TP) Avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Filippo Robino - Campionato regionale 1° Cat. Gir. “A” Gara Real Unione/Pol. Calcio Salemi del 24/01/2016 - C.U. n. 225 del 27/01/2016. Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Pol. Calcio Salemi ha impugnato la sanzione come riportata in epigrafe, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo in buona sintesi che il calciatore sig. Filippo Robino si è solo limitato a protestare nei confronti del direttore di gara, per cui la reclamante chiede che la sanzione sia ridotta in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara redatto dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare, rileva che al 25’ del 2° tempo il sig. Filippo Robino è stato espulso per doppia ammonizione. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare assumeva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara ma veniva prontamente bloccato dai propri compagni. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento e la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure può rideterminarsi in termini più equi, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Rovino Filippo. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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