COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 TFT 26 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°507/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ALCAMO (oggi S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.r.l.) Sig. GIOVANNI GRASSO (Presidente all’epoca dei fatti) N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato regionale di Eccellenza – Stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 253 TFT 26 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°507/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ALCAMO (oggi S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.r.l.) Sig. GIOVANNI GRASSO (Presidente all’epoca dei fatti) N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato regionale di Eccellenza – Stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento dell’idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 12 gennaio 2016 prot. 6824/220 pf 15-16 MS/us la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Alcamo (oggi S.S.D. Alba Alcamo 1928 S.r.l.); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del tesserato deferito; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Manfredi Di Pasquale, Domenico Marino e Davide Licata. Il Tribunale Federale Territoriale, rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica: - l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società S.S.D. Alba Alcamo 1928 S.r.l. (già A.S.D. Alcamo); - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Giovanni Grasso; - l’ammonizione con diffida alla disputa di altre gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: sigg. Manfredi Di Pasquale, Domenico Marino e Davide Licata, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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