COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 86 stagione sportiva 2015/2016. Reclamo della soc. Vescovado avv. Dec. del GST delegazione di Siena. Ammenda di Euro 500 (CU 34 del 27/01/2016 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
86 stagione sportiva 2015/2016. Reclamo della soc. Vescovado avv. Dec. del GST delegazione di Siena. Ammenda di Euro 500 (CU 34 del 27/01/2016 ) Il GST della Delegazione di Siena, chiamato a pronunciarsi sulla gara La Frontiera – Vescovado del 23/01/2016, comminava alla soc. Vescovado, un‟ammenda pari a 500,00 Euro per fatti occorsi a fine gara. La reclamante ritenendo del tutto errata la sanzione ne chiede l‟annullamento. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non sottoscritto. Questa Corte ricorda, ancora una volta, come il difetto di sottoscrizione del reclamo impedisce di accertare la provenienza e quindi di affermare la validità, rituale e sostanziale, dell‟atto. La sottoscrizione è uno degli elementi essenziali dell‟atto-reclamo, e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. P.Q.M. La CDTT dichiara il proposto reclamo inammissibile disponendo l‟acquisizione della relativa tassa.
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