COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 87 stagione sportiva 2015/2016 Gara Montelupo Fiorentino – Porta Romana (1-2) del 23/01/2016. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.41 del 28/01/2016 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 87 stagione sportiva 2015/2016 Gara Montelupo Fiorentino – Porta Romana (1-2) del 23/01/2016. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.41 del 28/01/2016 C.R.T. Reclama la società Montelupo avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Cacialli Lorenzo “Per aver colpito con un pugno un dirigente della squadra avversaria, che era girato di spalle”. La reclamante nega il fatto e ritiene che il D.G. abbia travisato gli eventi. Insiste sul termine “riconoscevo” che, a suo dire, non è determinante al fine di individuare un soggetto. Chiede la revoca/riduzione della sanzione e di essere presente in udienza. L‟arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma il primo scritto e specifica di avere visto il tesserato Cacialli Lorenzo colpire il dirigente avversario anche in virtù del fatto che il calciatore indossava in quel momento ancora la maglia di gara. All‟udienza del 12/02/2016 la reclamante, ancorchè ritualmente convocata, non si è presentata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Il gravame non merita accoglimento in quanto assolutamente infondato. L‟arbitro, fino dal primo momento, ovvero il rapporto di gara, è chiaro nell‟individuare il calciatore Cacialli Lorenzo quale autore del gesto per cui è stato sanzionato e nel supplemento al predetto ribadisce la sua visione del fatto. In punto di quantificazione la sanzione appare corretta in relazione ai fatti scritti al tesserato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l‟addebito della relativa tassa.
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