COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 74 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: reclamo dell‟Associazione Sportiva Dilettantesca IBS Le Crete avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Kokora Elvis fino al 14/09/2016 (C.U. n. 38 del 14/01/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 74 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: reclamo dell‟Associazione Sportiva Dilettantesca IBS Le Crete avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Kokora Elvis fino al 14/09/2016 (C.U. n. 38 del 14/01/2016). Il G.S.T. applicava al giocatore Kokora Elvis la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 8 gennaio 2016 tra la società reclamante, che giocava in casa, e la Società DLF Firenze Calcio, con la seguente motivazione: “Dopo la fine della gara e dopo essersi allontanato dalla struttura, ritornava per colpire con una violenta testata un avversario al volto procurandogli la frattura del setto nasale. Si rendeva pertanto necessario l'intervento del mezzo di soccorso”. Ricorre l‟impugnante che, preliminarmente, afferma che quanto attestato dal D.G. nel rapporto di gara non sarebbe stato direttamente percepito dal medesimo ma si sarebbe trattato di una dinamica riferita al medesimo da altri soggetti presenti ai fatti. Il D.G. si sarebbe infatti trovato all'interno del proprio spogliatoio e non avrebbe assistito alla colluttazione peraltro innescata dallo stesso Montagni che, già espulso nel corso della gara si sarebbe avvicinato al Kokora. All'udienza del 12 febbraio 2016 veniva ascoltato il vicepresidente della società IBS Le Crete il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale, esponeva i contenuti del reclamo evidenziando le continue provocazioni, anche di tipo discriminatorio, cui era stato sottoposto il Kokora nel corso della gara e successivamente evidenziando altresì un comportamento aggressivo dello stesso Montagni. Avendo assistito personalmente ai fatti affermava la sussistenza dello scontro fisico tra i due tesserati (escludendo che altri tesserati della propria società potessero aver avuto un ruolo attivo nella vicenda) specificando che anche lo stesso Kokora avrebbe subito conseguenze fisiche certificate in ragione dello scontro e, come il Montagni, avrebbe sporto querela. Richiamandosi a quanto contenuto nel reclamo concludeva per una riduzione della squalifica comminata. Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. Per quanto concerne i fatti, occorre rilevare che nel supplemento l'arbitro, correttamente, specifica di non aver personalmente assistito ai fatti ma di aver solo visto il giocatore Montagni sanguinante e di avere raccolto le “testimonianze” di alcuni dirigenti non meglio specificati Risulta evidente che tale precisazione travolge la fede privilegiata che spetta alle dichiarazioni arbitrali trattandosi di avvenimenti non direttamente percepiti dal D.G. ma frutto di alcune dichiarazioni di soggetti non identificati che non rivestono la terzietà dell'arbitro ma che, al contrario, potrebbero avere un interesse diretto a non fare emergere la concreta dinamica degli avvenimenti. Dalle dichiarazioni del dirigente in udienza - confermate, in sede di supplemento, dalle numerose dichiarazioni concordi dei dirigenti di entrambe le società rilasciate al D.G. - emerge comunque una evidente responsabilità del Kokora che, pur ammettendo una possibile provocazione dell'avversario, avrebbe reagito fisicamente cagionando un danno fisico al Montagni. Tali affermazioni risultano particolarmente credibili nella parte in cui attestano che le conseguenze fisiche subite dall'atleta avversario sarebbero esclusivamente attribuibili allo scontro fisico con il Kokora e non con altri soggetti. Viene dunque confermata la condotta violenta ipotizzata nel primo rapporto e l'identificazione dei protagonisti anche se non risultano assolutamente chiarite le ragioni della colluttazione per cui risulta opportuno ricostruire i fatti attraverso un successivo approfondimento istruttorio finalizzato a comprendere le reali responsabilità degli atleti. In punto di quantum occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 che così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).” Appare dunque accoglibile la richiesta di riduzione della squalifica comminata perché, pur trattandosi di un gesto violento che ha cagionato conseguenze fisiche importanti (come attestato dai certificati presenti in atti), peraltro attuato al di fuori del corso della gara, il quantum deve essere necessariamente riallineato su quelle che sono le sanzioni adottate in casi analoghi anche con riferimento ad una dinamica non esattamente chiarita. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell‟Associazione Sportiva Dilettantesca IBS Le Crete e riduce la squalifica inflitta al giocatore Kokora Elvis fino al 14/04/2016 anziché fino al 14/09/2016, dispone la restituzione della relativa tassa e dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.
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