COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA VAZZANA LEONARDO, CALCIATORE SOCIETA’ MARRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PITULUM TIBERIS – MARRA DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 24.01.2016, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.01.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 120 del 12/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA VAZZANA LEONARDO, CALCIATORE SOCIETA’ MARRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PITULUM TIBERIS - MARRA DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 24.01.2016, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.01.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’impedimento del direttore di gara a presentarsi dinanzi a questa Corte, ha reso impossibile ottenere chiarimenti circa il riferito colpo che sarebbe stato inferto dal Vazzano ad un avversario. Considerata peraltro l’assenza di qualsiasi pregiudizio all’integrità fisica del calciatore colpito, si ritiene in ogni caso equo contenere la sanzione nella squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Vazzana Leonardo a due giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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