COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 dell’ 17/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 7.1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING OLIMPIA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU 36/PZ DEL 28.01.2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 dell’ 17/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 7.1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING OLIMPIA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU 36/PZ DEL 28.01.2016. La Corte Sportiva di Appello Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 13.02.2016, ha deliberato quanto segue. Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla A.S.D. SPORTING OLIMPIA avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n° 36 del 28.01.2016 - Delegazione Provinciale di Potenza; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte abbiano invero trovato parziale riscontro nel supplemento di rapporto e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo le responsabilità del calciatore Stefani Daniele in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare aggressiva e gravemente antisportiva ma non preordinatamente violenta e della A.S.D. SPORTING OLIMPIA per il comportamento di propri tesserati che ha costituito concausa per la sospensione della gara, ma non del Dirigente Miglionico Michele; Acclarato, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva Territoriale e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro, anche in corso di deposizione inequivocabilmente chiarito, come il calciatore Stefani Daniele avesse, all’esito della sua comminata espulsione, determinato, con atteggiamento provocatorio e scomposto ma non violento o peggio intenzionalmente lesivo dell’altrui incolumità, innescato una contesa (iniziata sul campo e proseguita anche all’esterno dell’impianto di gioco) verbale e fisica con il coinvolgimento di spettatori (circa 30, di cui 20 riconducibili all’ospitata Società A.S.D. STATT) e tesserati di entrambe le compagini che faceva venire meno le condizioni di sicurezza per la prosecuzione dell’incontro; Attestato il corretto operato dell’Arbitro che, in ragione di quanto accaduto e preso atto di come le intemperanze di calciatori e pubblico fossero degenerate sino a creare, pur in assenza di consumate violenze, una situazione di oggettivo pericolo, constatata l’impossibilità di far proseguire regolarmente l’incontro, ne aveva, al fine di tutelare l’incolumità dei presenti, disposto, previa rituale notifica ai capitani della decisione assunta, la definitiva sospensione; Rilevato a tal proposito come, stando a quanto dal D.G. dichiarato, non possedendo l’impianto sportivo presso il quale veniva disputata la partita, i requisiti indispensabili per ospitare sostenitori e/o comunque persone non tesserate, la A.S.D. SPORTING OLIMPIA debba essere chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. dei fatti conseguenti all’indebita introduzione nel recinto di gioco di persone non in distinta e non autorizzate; Osservato, in dipendenza di quanto sopra argomentato, come la Società ricorrente sia, ex art. 04 comma 04 C.G.S. responsabile dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, all’interno del proprio impianto sportivo nonché nelle aree esterne immediatamente adiacenti; Accertata, in definitiva, la responsabilità dell’ospitante A.S.D. SPORTING OLIMPIA in riferimento alle circostanze in reclamo dedotte, per non essersi attivata al fine di mantenere e ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie alla regolare prosecuzione della partita; Osservato, ancora, come il D.G. in sede di audizione, abbia, a chiarimento di quanto in supplemento di rapporto inizialmente rappresentato, con precisione specificato come il Dirigente della A.S.D. OLIMPIA SPORT, Miglionico Michele, si fosse, in raccoglimento di suo espresso invito, alacremente prodigato per allontanare, peraltro riuscendovi, del terreno di giuoco le persone non autorizzate di entrambe le compagini e consentire la ripresa del gioco; Ritenuto, tuttavia, come l’Arbitro non sia stato, negli atti ufficiali di gara e neppure in corso di escussione, in grado di risalire all’identità del tesserato del reclamante Sodalizio non in distinta che sarebbe, a suo dire, venuto a colluttazione con un giocatore della A.S.D. STATT, e come in ogni caso, neppure certo Fatigante Pasquale dal D.G. approssimativamente individuato come corresponsabile del sopra richiamato fatto, risulti vincolato all’A.S.D. SPORTING OLIMPIA; Considerato, quindi, come l’esemplare condotta dell’inibito e la mancata identificazione, da parte del D.G., del soggetto ipoteticamente coinvolto nella rissa, non consentano a questo Collegio l’attribuzione di responsabilità di sorta al Dirigente Accompagnatore Miglionico Michele, il quale, in ragione della rivestita qualifica avrebbe potuto ipoteticamente rispondere del comportamento di soli tesserati iscritti in distinta; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° 36 del 28.01.2016 - Delegazione Provinciale di Potenza così delibera: riduce a 3 (tre) giornate la squalifica al calciatore STEFANI DANIELE inflitta; revoca la squalifica al Dirigente Accompagnatore MIGLIONICO MICHELE inflitta; conferma per il resto le decisioni del G.S.; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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