COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 44. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO MONS PROCHYTA CALCIO – GARA MONS PROCHYTA CALCIO / BOYS PIANURESE DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
44. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO MONS PROCHYTA CALCIO – GARA MONS PROCHYTA CALCIO / BOYS PIANURESE DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 21 dicembre 2015, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro nella stessa riunione, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; ascoltati, altresì, nella seduta dell’11 gennaio 2016, con l’assistenza del Rappresentante Regionale Arbitri, uno dei due assistenti dell’arbitro ed il cosiddetto “mentor” di quest’ultimo; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 44 del 12 novembre 2015, pag. 755, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per “violazione della norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, così come pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3.07.2015 pag. 26”, in cui si legge che “alle società partecipanti al Campionato Regionale di Promozione è fatto obbligo di impiegare, fin dall’inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell’attività ufficiale innanzi indicata, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1998 in poi, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1997 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1996 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti…”, con le due eccezioni esplicitate nella normativa medesima. Nella gara specificata in epigrafe, in punto di fatto, è avvenuto che il direttore di gara abbia riportato, nel proprio rapporto, che, al 29’ del 2° tempo, sarebbe uscito dal campo il calciatore n. 11, sig. Lucignano Gennaro (nato il 29.08.1998), sostituito dal n. 17, sig. Di Letto Andrea (nato l’11.02.1997). Conseguentemente, il Giudice Sportivo Territoriale di prima istanza, dando esito al reclamo presentato dalla società Boys Pianurese 2005, l’ha accolto, adottando la decisione impugnata, in quanto l’odierna ricorrente avrebbe proseguito la gara senza la presenza obbligatoria di almeno un calciatore nato nel 1998. La società Mons Procyta Calcio, con l’appello in esame, ha sostenuto che, in realtà, il direttore di gara avrebbe commesso un palese errore di trascrizione: il calciatore sostituito, infatti, non sarebbe stato il n. 11 Lucignano Gennaro, ma il n. 7 Carannante Gioacchino; fermo restando che il calciatore subentrato sarebbe stato effettivamente il n. 17 Di Letto Andrea. A sostegno, la reclamante, sentita nella riunione del 21 dicembre 2015, ha prodotto in visione pen-drive contenente file con le fasi salienti della gara e la stampa ingrandita ed a colori di due fotogrammi; ha altresì depositato dvd con, in sequenza, le riprese filmate della partita, dalle quali si evince: a) che il n. 11 è restato in campo fino alla fine della gara (file n. 230); b) che il n. 7 era in campo (file 192, ove si vede il numero e il volto); c) che il n. 7 è stato sostituito (file 205, ove se ne vede il volto, che appare anche nell’intervista di fine gara, di cui al file 231); d) che il n. 11 e il n. 17 erano contemporaneamente in campo (file 206). Il direttore di gara, sentito da questo Collegio, nella stessa riunione del 21 dicembre 2015, pur affermando di non ritenere di aver commesso errori di trascrizione, ha tuttavia dichiarato di non essere in grado di dare ulteriori spiegazioni e, rispondendo a precisa domanda, di non ricordare “se nella gara è stato utilizzato il tabellone delle sostituzioni, né la dinamica del cambio”. Questa Corte Sportiva ha convocato anche il “mentor” dell’arbitro, il quale ha dichiarato che non rientrava nelle sue competenze l’annotazione delle sostituzioni e di non essere in grado di riferire altro. È stato sentito, infine, l’assistente dell’arbitro, il quale ha affermato che la sostituzione era stata fatta in modo conforme a quanto riportato nel referto, confermato anche dalla sottoscrizione dei rappresentanti delle due squadre del rapportino di fine gara (redatto dall’arbitro). Riguardo a quest’ultima circostanza, la Corte rileva che, effettivamente, il rapportino è stato sottoscritto dal dirigente accompagnatore della reclamante; la reclamante, in primo grado, ha riconosciuto che quest’ultimo l’abbia effettivamente firmato, trascurando l’errore di trascrizione. L’appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Il Collegio, innanzitutto, ritiene di poter ammettere, ai fini della decisione, quali elementi di valutazione, sia i rilievi fotografici che le riprese in formato informatico prodotte dalla reclamante. A tanto induce certamente l’art. 34 comma 4 (“…agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento…”) del Codice di Giustizia Sportiva. Ma anche l’art. 35, comma 1.2, del Codice di Giustizia Sportiva, ad avviso del Collegio, consente, mediante un’interpretazione estensiva della norma, la possibilità di utilizzare filmati nel caso in esame: si è, infatti, di fronte ad un ipotizzato errore di persona, dalla sussistenza o meno del quale dipende l’applicazione di una sanzione, che, nella fattispecie, è quella della perdita della gara. Peraltro, deve rilevarsi che la norma, se pur interpretata in maniera assolutamente restrittiva, non esclude l’ammissibilità di fotografie, le quali, nel caso in esame, da sole, sono decisive per ritenere fondate le doglianze della reclamante, in quanto dimostrano, senza ombra di dubbio, che il n. 11 e il n. 17 erano contemporaneamente in campo. Le conclusioni cui il Collegio perviene non sono smentite, anzi sono rafforzate dalle dichiarazioni del direttore di gara, il quale: a) non ha contestato la veridicità delle foto stesse; b) ha solo genericamente affermato di non ritenere (l’espressione utilizzata è significativa) “di aver commesso errori di trascrizione”; c) non è stato in grado di fornire altre spiegazioni, ma, quel che più conta, d) non ha ricordato se nella gara sia stato utilizzato il tabellone delle sostituzioni, né la dinamica del cambio: quindi, non è stato in grado di fornire alcun contributo che smentisse quanto sostenuto dalla società Mons Prochyta Calcio. Analogamente, nessun contributo ha fornito il “mentor” dell’arbitro, mentre, ad avviso del Collegio, appare solo come una mera e generica affermazione di principio quella dell’assistente del direttore di gara, il quale, piuttosto che riferire fatti, evidenzia che il dirigente della reclamante abbia sottoscritto il rapporto di fine gara; ma, a tale ultimo riguardo, la Corte ritiene che sia verosimile che quest’ultimo abbia firmato, per ricevuta, il rapporto, pur senza prestarvi particolare attenzione. Pertanto, dovendo ricostruire i fatti, il Collegio ritiene che l’arbitro abbia commesso un errore, di per sé obiettivamente grave, oltretutto appesantito dall’insistenza nel negare evidenze documentali di assoluta chiarezza: ovvero, che il calciatore n. 17, entrato in campo nel corso del 2° tempo, abbia sostituito il n. 7 e non il n. 11, il quale ultimo è rimasto in campo fino alla fine della gara. Insomma, mai, nel corso della gara, il Mons Prochyta Calcio si è trovato in una situazione di violazione delle norme sull’età dei calciatori e sull’obbligo di continuativa utilizzazione. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento dell’appello proposto dalla società Mons Prochyta Calcio, annulla la decisione impugnata e, per l’effetto, omologa il risultato di 1-0 a favore della reclamante, conseguito sul campo nella gara indicata in epigrafe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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