COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 45. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO REAL SAN FELICE A CANCELLO – GARA REAL SAN FELICE A CANCELLO / COMP. ATELLANO DEL 16.01.2016 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 45. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO REAL SAN FELICE A CANCELLO – GARA REAL SAN FELICE A CANCELLO / COMP. ATELLANO DEL 16.01.2016 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 69 del 21.01.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto a carico del calciatore, sig. Gheremedin Antonio, la squalifica per cinque giornate di gara, con la seguente motivazione: “espulso perché alla segnatura del calcio di rigore ingiuriava un avversario, tentando anche di venire alle mani con lo stesso; tale comportamento creava tensione sul rettandolo di gioco, con ingiurie e spintoni tra i componenti le due squadre, tanto che l’arbitro sospendeva temporaneamente la gara”. Con ricorso spedito, a mezzo plico raccomandata postale, in data 27.01.2016, e pervenuta al C.R. Campania in data 9.02.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente condivisa. Invero, la reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha evidenziato, sostanzialmente, che il calciatore Gheremedin Antonio abbia agito per mera intemperanza, non volendo assolutamente pervenire ad un tentativo di aggressione. Sempre ad avviso della reclamane, il suo gesto deve essere inteso come reazione in conseguenza della reazione di una tensione venutasi a creare durante la gara. La sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, alla luce dei fatti effettivamente emersi, va rimodulata, in rapporto alle ridimensionate responsabilità del tesserato, atteso che tale comportamento va ricondotto in esuberanze, certamente censurabili, ma di gravità inferiore, rispetto alla commisurazione della sanzione. Per effetto di tali valutazioni, questo Collegio ritiene di rideterminare la squalifica a quattro giornate di gara, a carico del menzionato calciatore. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Real San Felice a Cancello, di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Gheremedin Antonio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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