COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 46. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POLISPORTIVA BISACCESE – GARA VIRTUS GOTI 97 / POLISPORTIVA BISACCESE DEL 30.01.2016 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 46. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POLISPORTIVA BISACCESE – GARA VIRTUS GOTI 97 / POLISPORTIVA BISACCESE DEL 30.01.2016 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 72 del 4 febbraio 2016, pag. 1518, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Corbo Giuseppe, perché “espulso per ingiurie all’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva atteggiamento minaccioso, nel lasciare il campo reiterava le ingiurie all’arbitro ed all’assistente ufficiale (R.A. e A.A.)”. La reclamante, che non ha chiesto di essere sentita, sostiene, tra l’altro, che: a) il sig. Corbo Giuseppe “si è limitato… a protestare con modalità irriguardose…il rapporto di gara dell’arbitro… non fa alcun cenno al fatto che il calciatore Corbo Giuseppe, nel lasciare il campo, continuava a reiterare le ingiurie nei suoi confronti…”; b) tale comportamento reiteratamente offensivo, come si legge nel rapporto dell’arbitro ed in quello dell’assistente ufficiale, è stato tenuto dal calciatore Corbo Luigi (anch’egli tesserato a favore della società Bisaccese), espulso successivamente. Su tale premessa, la reclamante chiede una sostanziale riduzione della squalifica inflitta al calciatore Corbo Giuseppe. Il ricorso merita parziale accoglimento. Effettivamente, infatti, nel rapporto del direttore di gara e dell’assistente, la reiterazione delle offese all’arbitro e poi all’assistente è da attribuire al sig. Corbo Luigi e non al calciatore Corbo Giuseppe; di quest’ultimo, inoltre, non vi è alcuna menzione nel rapporto dell’assistente. Alla luce di quanto precede, risulta, con evidenza, che si è verificato un errore da parte del Primo Giudice, all’atto della sua sintesi di quanto riferito nei rapporti degli ufficiali di gara in merito al comportamento dei due calciatori della Pol. Bisaccese. Restano, in ogni caso, a carico del sig. Corbo Giuseppe, l’applauso ironico, le ingiurie e il “fare minaccioso” nei confronti del d.d.g., come dallo stesso riferito. In applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, pertanto, va inflitta una sanzione meno severa di quella data dal Giudice di prime cure, ritenendosi congrua la squalifica per quattro giornate effettive di gara, corrispondentemente alle specificità del caso. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Polisportiva Bisaccese, di ridurre a quattro giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore sig. Corbo Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it