COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 49. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO PARCO AQUILONE – GARA PARCO AQUILONE / PATERNOPOLI DEL 17.01.2016 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 49. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO PARCO AQUILONE – GARA PARCO AQUILONE / PATERNOPOLI DEL 17.01.2016 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, in seconda convocazione, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 69 del 21.01.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Sarapullo Luigi, la squalifica per cinque giornate di gara, perché “attingeva con sputi un avversario colpendolo alle spalle; alla notifica del provvedimento disciplinare, ingiuriava l’arbitro”. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 28.01.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato la citata decisione. Nella seduta odierna, il presidente della società, nel riportarsi al ricorso presentato, e riconosciuto che il proprio calciatore abbia tenuto un comportamento non corretto, ha chiesto la riduzione della squalifica a suo carico, al fine della sua proporzionata commisurazione. Ad avviso di questo Collegio, l’istanza della reclamante è meritevole di accoglimento, mediante la riduzione della squalifica, a carico del nominato calciatore Sarapullo Luigi, a quattro giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Parco Aquilone, di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Sarapullo Luigi; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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