COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 50. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CUS NAPOLI – GARA CUS NAPOLI / VILLARICCA CALCIO DEL 16.01.2016 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 50. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CUS NAPOLI – GARA CUS NAPOLI / VILLARICCA CALCIO DEL 16.01.2016 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 29 del 21 gennaio 2016, pag. 1008, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica fino al 20 aprile 2016, a carico del calciatore Mirata Alessandro, n. 8 della società Cus Napoli, perché “minacciava ed ingiuriava il direttore di gara; toglieva di mano allo stesso il taccuino ed, in un secondo momento, con una manata, lo faceva cadere in terra”. La reclamante, che non ha chiesto di essere sentita, sostiene che il calciatore espulso sia stato, in realtà, il n. 6, come elencato nella distinta ufficiale di gara, sig. Mirata Matteo (il quale avrebbe, ad avviso della reclamante, posto in essere i comportamenti sanzionati) e che il sig. Mirata Alessandro sarebbe del tutto estraneo ai fatti. Su tali basi, la reclamante ha chiesto la revoca della sanzione inflitta al Mirata Alessandro e che la sanzione medesima fosse addebitata al calciatore Mirata Matteo, allegando al ricorso copia della carta di identità dei due calciatori interessati. Questa Corte Sportiva, in via istruttoria, ha ritenuto di chiedere lumi al direttore di gara, inviando allo stesso, tramite posta elettronica, le due carte di identità, affinché egli potesse riconoscere quale, tra i due, fosse il calciatore effettivamente espulso. L’arbitro, sempre per e-mail, scusandosi, ha dichiarato di “aver visionato le foto dei documenti dei calciatori Mirata Matteo e Mirata Alessandro” e “di aver errato la compilazione del referto”, dovendo attribuirsi “l’espulsione…al calciatore Mirata Matteo”. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento e va annullata la sanzione inflitta al sig. Mirata Alessandro. Per i provvedimenti nei confronti dell’espulso sig. Mirata Alessandro, vanno invece trasmessi gli atti al competente Giudice Sportivo, per le valutazioni di sua competenza. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del ricorso proposto dalla società Cus Napoli, di annullare la squalifica inflitta al calciatore, sig. Mirata Alessandro; di rimettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per le valutazioni di sua competenza in merito alla posizione disciplinare del calciatore sig. Mirata Matteo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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