COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 13 maggio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ G.S. CRISTO RE AVVERSO LE SANZIONI DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO A LIVELLO TERRITORIALE RIPORTATE SUL C.U. DI DATA 7 MAGGIO 2015 N.104, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 3 MAGGIO 2015 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE B: POL. BESENELLO – G.S. CRISTO RE.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 13 maggio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ G.S. CRISTO RE AVVERSO LE SANZIONI DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO A LIVELLO TERRITORIALE RIPORTATE SUL C.U. DI DATA 7 MAGGIO 2015 N.104, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 3 MAGGIO 2015 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE B: POL. BESENELLO – G.S. CRISTO RE. La Società G.S. Cristo Re con il proprio ricorso chiede la riduzione delle sanzioni disciplinari sulla considerazione del fatto che, sostanzialmente, si è trattato di una reazione ai pesanti insulti ricevuti. La Corte, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva e del rapporto di gara e relativo supplemento ritiene provati i fatti e, conseguentemente, ritiene di confermare le sanzioni così come irrogate dal Giudice Sportivo a livello Territoriale di cui al C.U. n. 104 del 7 maggio 2015. L’entità delle sanzioni tiene conto del fatto che i sostenitori della Società Besenello insultavano i calciatori avversari al punto di provocarne la reazione e che per tali fatti il Giudice Sportivo a livello Territoriale ha sanzionato la Società Besenello. P.Q.M. La Corte, nel confermare la decisione del Giudice Sportivo a livello Territoriale, rigetta il ricorso stesso della Società G.S. CRISTO RE. Si ordina l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it