COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06 novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 04) RECLAMO DELLA SOCIETÀ POL. BESENELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COMUNICATO UFFICIALE DEL 09 OTTOBRE 2014, N. 34

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06 novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 04) RECLAMO DELLA SOCIETÀ POL. BESENELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COMUNICATO UFFICIALE DEL 09 OTTOBRE 2014, N. 34 Con raccomandata a mano del 14 ottobre 2014 è stato presentato ricorso avverso la decisione del giudice sportivo con la quale veniva comminata la squalifica del calciatore UEZ SAMUEL fino al 09.06.2015 “per aver tenuto un comportamento offensivo e violento nei confronti del dirigente accompagnatore avversario”. La società ricorrente pur riconoscendo sostanzialmente i fatti così come riportati sul referto di gara chiede una congrua riduzione della misura della sanzione. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Esaminata la documentazione agli atti, alla luce del rapporto di gara, alla luce dell’audizione del rappresentante della società rileva la conferma dei fatti, ritiene equo comminare la sanzione della squalifica fino al 31.12.2014 PQM Riduce la squalifica al giocatore UEZ SAMUEL rideterminandola fino al 31.12.2014. Si ordina la restituzione della tassa reclamo.
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