COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13 novembre 2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIGNOR PAGNIELLO MAURIZIO ANTONIO GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. E DELLA SOCIETÀ A.C. TRENTO S.C.S.D.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13 novembre 2014
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DEL SIGNOR PAGNIELLO MAURIZIO ANTONIO GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. E DELLA SOCIETÀ A.C. TRENTO S.C.S.D. Con provvedimento di data 9 settembre 2014, prot. n. 782/963, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Regionale: a) Pagniello Maurizio Antonio, già Presidente della Società S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S. In relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti dalla delibera CAE giusto C.U. n. 126 del 13 gennaio 2014, emessa all’esito del ricorso proposto dal calciatore AQUARO Roberto; b) La A.C. Trento S.C.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al Presidente legale rappresentante p.t. della S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l.. Il Sostituto Procuratore dopo aver descritto i fatti verifica la percorribilità di un patteggiamento della sanzione. Il Presidente dell’A.C. Trento S.C.S.D. nel richiamarsi alla propria memoria difensiva del 30 ottobre 2014 ed ai relativi allegati insiste nel richiedere che venga respinta ogni richiesta di condanna e venga accertata l’assenza di responsabilità della Società. Il Sostituto Procuratore si è richiamato alle motivazioni del deferimento e ha concluso chiedendo le seguenti sanzioni: 1) Mesi 6 di inibizione per il sig. Pagniello Maurizio Antonio; 2) Ammenda di € 400,00= per la Società A.C. Trento S.C.S.D. e penalizzazione di punti 2 nella classifica. La Società ribadisce la sua assoluta assenza di responsabilità e richiama come dopo la cessione del titolo sportivo acquistato dal Fallimento la stessa si è immediatamente attivata per il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’Ordinamento Sportivo. Il Tribunale Federale Territoriale dopo ampia discussione ritiene pienamente provata la responsabilità del Signor Pagniello Maurizio Antonio e applica allo stesso l’inibizione di mesi 6. Relativamente alla responsabilità oggettiva della Società il Tribunale ritiene che la stessa deve essere valutata alla luce dell’intervenuto fallimento della società SSD Trento Calcio 1921 S.r.l. e del successivo acquisto del titolo sportivo da parte della nuova società A.C. Trento S.C.S.D.. Come affermato dalla Corte di Giustizia Federale Sezioni Unite pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 140/CGF di data 26 gennaio 2010 e condiviso dal Tribunale la Tesi che in caso di fallimento il passaggio del Titolo sportivo ricomprenderebbe anche le posizioni disciplinari relative alla precedente Società non possa essere, infatti, condivisa. Ed analogamente al caso deciso dalla Corte di Giustizia Federale, nel caso oggi in esame vi sono alcuni elementi in punto di fatto decisivi: 1. Il sig. Pagniello Maurizio Antonio era Presidente della Società S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l., oggi soggetto inesistente dal punto di vista federale; 2. Lo stesso non risulta tesserato per la nuova società A.C. Trento S.C.S.D. alla quale è stato trasferito il titolo sportivo. Inoltre emerge dagli atti come la nuova società si sia subito attivata per il rispetto degli obblighi federali. Per tutte queste ragioni Il Tribunale Federale Territoriale - infligge al sig. Pagniello Maurizio Antonio la sanzione della inibizione per mesi 6; - dichiara il non doversi procedere nei confronti della nuova Società A.C. Trento S.C.S.D.
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