COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 14 novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 05) RECLAMO BASSA ANAUNIA AVVERSO IRROGAZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE WEBBER MARCO, DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 43 DEL 6 NOVEMBRE 2014 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRA MARTIGNANO E BASSA ANAUNIA DEL 03.11.2014 CAMPIONATO AMATORI.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 14 novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 05) RECLAMO BASSA ANAUNIA AVVERSO IRROGAZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE WEBBER MARCO, DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 43 DEL 6 NOVEMBRE 2014 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRA MARTIGNANO E BASSA ANAUNIA DEL 03.11.2014 CAMPIONATO AMATORI. La società Bassa Anaunia ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata 43 del 6 novembre 2014 in riferimento alla gara tra Martignano e Bassa Anaunia del 03.11.2014 comminata dal Giudice Sportivo di primo grado, “al termine dell’incontro offendeva il Direttore di gara aggravata perché capitano.”. La società nel proprio ricorso chiede una riduzione della squalifica in quanto afferma che i ha offeso l’Arbitro ma ha solo chiesto la cancellazione della ammonizione subita durante la gara.La Corte d’Appello Federale Territoriale rileva dalla documentazione agli atti che effettivamente non vi è stata alcuna offesa al Direttore di gara permanendo, tuttavia, la scorrettezza del comportamento del calciatore medesimo; pertanto la Corte d’Appello Federale Territoriale, ritiene di ridimensionare l’episodio riducendo la squalifica ad una giornata di gara. La Corte d’Appello Federale Territoriale ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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