COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12 febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11) Reclamo della U.S.D. San Giuseppe avverso la squalifica di quattro gare effettive del tesserato Di Guida Gennaro di cui alla decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado di cui al C.U. di data 29 gennaio 2015, n. 66, relativa alla gara di data 23 gennaio 2015 campionato di serie D calcio a 5 girone C, tra U.S.D. San Giuseppe e U.S. San Rocco.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12 febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11) Reclamo della U.S.D. San Giuseppe avverso la squalifica di quattro gare effettive del tesserato Di Guida Gennaro di cui alla decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado di cui al C.U. di data 29 gennaio 2015, n. 66, relativa alla gara di data 23 gennaio 2015 campionato di serie D calcio a 5 girone C, tra U.S.D. San Giuseppe e U.S. San Rocco. La Società U.S.D. San Giuseppe con il proprio ricorso chiede una revisione della sanzione disciplinare ritenendo che nel caso il criterio della protesta e non quello dell’offesa e dell’aggressione. La Società per quanto riguarda il presente procedimento contesta inoltre le frasi di offesa riportate sul referto arbitrale. La Corte, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva e del rapporto di gara ritiene provati i fatti. Nell’esaminare i fatti stessi e nel confermare la corretta motivazione del giudice di primo grado, che non contiene l’aggressione, ritiene, alla luce dei precedenti, di ridurre la squalifica di una giornata . P.Q.M. La Corte ritiene di sanzionare con tre giornate di squalifica il comportamento del sig. Di Guida Gennaro. Si ordina la restituzione della tassa reclamo.
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