COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 16 aprile 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 13) RECLAMO DELLA U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE EFFETTIVE DEL TESSERATO SILVESTRO EMILIO DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL C.U. DI DATA 2 APRILE 2015, N. 93, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 29 MARZO 2015 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE C: MATTARELLO CALCIO – GARIBALDINA
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 16 aprile 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
13) RECLAMO DELLA U.S. MATTARELLO CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE EFFETTIVE DEL TESSERATO SILVESTRO EMILIO DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL C.U. DI DATA 2 APRILE 2015, N. 93, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 29 MARZO 2015 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE C: MATTARELLO CALCIO - GARIBALDINA La società U.S. Mattarello Calcio A.S.D. con il proprio ricorso di data 7 aprile 2015 chiede, in riforma della sanzione disciplinare irrogata al proprio tesserato, la riduzione della stessa contestando quanto riportato nel referto arbitrale sostenendo che all’accadimento del fatto tutta la panchina avversaria si sia riversata in campo impedendo l’uscita del calciatore sanzionato. La Corte Sportiva di Appello territoriale, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva e del rapporto di gara ritiene provati i fatti. Nell’esaminare i fatti stessi conferma la corretta motivazione del giudice di primo grado, ritenendo di confermare la squalifica di cinque gare effettive inflitta al tesserato Silvestro Emilio della U.S. Mattarello Calcio A.S.D.. P.Q.M. La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo di primo grado rigettando il ricorso della U.S. Mattarello Calcio A.S.D. ed approvando la sanzione di squalifica di cinque gare effettive inflitta al tesserato della U.S. Mattarello Calcio A.S.D. Silvestro Emilio. Si ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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