DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°502 Comunicato Ufficiale N.502 del 18.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 30/01/2016: A.S.D. ATLANTE GROSSETO – A.s.D. ELMAS 01
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°502
Comunicato Ufficiale N.502 del 18.02.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
GARE DEL 30/01/2016: A.S.D. ATLANTE GROSSETO – A.s.D. ELMAS 01 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. ATLANTE GROSSETO Il Giudice Sportivo,ù Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’ incontro in questione un numero di calciatori non conforme alle disposizioni previste dal C.U. N. 1/2015 , paragrafo A/3 lettera f. E’ noto infatti che, ai sensi della predetta normativa, alle Società di Serie B è fatto obbligo di impiegare “almeno sei calciatori, di cui almeno uno nato dopo il 31.12.1993, che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del diciottesimo anno di età. Nelle stesse gare inoltre è fatto obbligo di impiegare almeno tre calciatori che siano cittadini italiani, di cui almeno uno nato dal 1 gennaio 1994. Dall’esame dell’elenco dei calciatori presentato all’arbitro, risultano schierati sei calciatori tesserati per la F.I.G.C. prima del diciottesimo anno di età, tra i quali due nati dopo il 31.12.1993. Non risulta invece soddisfatto l’ulteriore obbligo di schierare un calciatore nato dopo il 1 gennaio 1994, tra i tre calciatori cittadini italiani inseriti in distinta P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.447 del 04/02/2016 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società A.S.D Elmas 01 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; b) la tassa di reclamo non viene addebitata alla società ricorrente.
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