DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°503 Comunicato Ufficiale N.503 del 18.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE GARE DEL 31/01/2016: A.S.D. NEW TEAM NOCI – A.S. VITTORIA CALCETTO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°503
Comunicato Ufficiale N.503 del 18.02.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
GARE DEL 31/01/2016: A.S.D. NEW TEAM NOCI - A.S. VITTORIA CALCETTO Reclamo proposto dalla Società A.S. VITTORIA CALCETTO Il Giudice Sportivo, rilevato che la società ricorrente, nel proporre il gravame di che trattasi, non ha rispettato le procedure previste dall’art.29, comma 7 e 8, lettera B, del C.G.S., avendo cura di trasmettere preliminarmente, entro le 24 ore successive alla disputa dell’incontro, il necessario preannuncio di reclamo; considerata tale inosservanza preclusiva dall’esame delle questioni sollevate; tenuto conto altresì che le stesse sono state formalizzate ben oltre i termini previsti dal suddetto art. 29 comma 8 lettera B, del C.G.S. P.Q.M. a) dichiara il gravame di che trattasi inammissibile addebitando alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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