DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°504 Comunicato Ufficiale N.504 del 18.02.2016 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 Gara del 14/ 2/2016 PAVIA CALCIO A 5 – BERGAMO CALCIO A5 LATORRE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°504 Comunicato Ufficiale N.504 del 18.02.2016 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 Gara del 14/ 2/2016 PAVIA CALCIO A 5 - BERGAMO CALCIO A5 LATORRE Il G.S, rilevato dagli atti ufficiali che la gara in oggetto non è stata disputata per l'indisponibilità dell'impianto sportivo, sul quale era in corso una competizione organizzata da altra Federazione; considerato che la società ospitante si è attivata in ogni modo per reperire un altro impianto idoneo alla disputa dell'incontro; tenuto conto che i tentativi effettuati entro il tempo regolamentare di attesa sono risultati vani; P.Q.M. ritiene: a) la Società A.S.D. Pavia Calcio a 5 responsabile, ai sensi dell'art.17 comma 1 del C.G.S., della mancata effettuazione dell'incontro, comminandole la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6.
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