F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/TFN del 23 Febbraio 2016 (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA BIANCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Ciliverghe Mazzano), Società POL. CILIVERGHE MAZZANO – (nota n. 7341/980 pf14-15 LG/pp del 26.1.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/TFN del 23 Febbraio 2016 (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA BIANCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Ciliverghe Mazzano), Società POL. CILIVERGHE MAZZANO - (nota n. 7341/980 pf14-15 LG/pp del 26.1.2016). Il Deferimento Con atto del 28 gennaio 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Nicola Bianchini, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Ciliverghe Mazzano, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 3) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare lo statuto sociale entro il termine dell’11 luglio 2014, come prescritto al punto 3) pag. 2 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014. La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS. Il dibattimento Alla riunione del 17 febbraio 2016 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Signor Nicola Bianchini, la sanzione dell’inibizione di 30 (trenta) giorni; - Società Pol. Ciliverghe Mazzano, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 30 marzo 2015, risulta che effettivamente Nicola Bianchini, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Ciliverghe Mazzano, non ha provveduto a depositare lo statuto sociale entro il termine dell’11 luglio 2014 previsto per il campionato di serie D anno 2014/2015 al punto 3) pag. 2 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Nicola Bianchini per il mancato rispetto dell’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 3) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138. Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società. Il dispositivo Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Nicola Bianchini. - ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per Società Pol. Ciliverghe Mazzano.
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