COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D CITTA’ DI PONTINIA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE ROSSI SABRINA PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 C5 DEL 02/12/2015 (Gara: BRICIOLA – CITTA’ DI PONTINIA del 28/11/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie C Femminile)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D CITTA’ DI PONTINIA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE ROSSI SABRINA PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 C5 DEL 02/12/2015 (Gara: BRICIOLA – CITTA’ DI PONTINIA del 28/11/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie C Femminile) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 175 del 18/12/2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Sentito il Presidente della società reclamante nonché la calciatrice nella seduta del 17/12/15; Osserva: Il reclamante contestava quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto eccependo l’estraneità ai fatti della calciatrice ROSSI Sabrina la quale, a suo dire, oltre a non aver avuto nessun contatto con l’arbitro, non avrebbe neppure proferito frasi offensive. Dall’esame del referto arbitrale si evince che la calciatrice ha avuto contatto con l’arbitro solo e perché quest’ultimo, di propria iniziativa, si rivolgeva alla stessa, seduta in panchina, per far calmare gli animi della tifoseria. Il comportamento della calciatrice è stato, quindi, causato da un errore dell’arbitro il quale si è rivolto ad un calciatore qualsiasi, per giunta in panchina, anziché al capitano e/o ad un dirigente, per far calmare la tifoseria. In considerazione di ciò la sanzione inflitta è da ritenersi eccessiva. Pertanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica della calciatrice ROSSI Sabrina a 2 gare, confermando altresì l’ammenda di € 100,00.
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