COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DI GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 141 SGS DEL 28/01/2016 (Gara: PESCATORI OSTIA – UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 del 23/01/2016 – Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B”)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DI GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 141 SGS DEL 28/01/2016 (Gara: PESCATORI OSTIA – UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 del 23/01/2016 - Campionato Giovanissimi Regionali Fascia “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016 L’incontro a margine è stato sospeso al 29’ del secondo tempo a causa di mancanza di illuminazione dovuta ad un’interruzione di corrente generalizzata in tutta la zona. Nondimeno, è stato omologato il risultato della gara con il punteggio di 2-1 a favore della Società PESCATORI OSTIA. Avverso tale decisione, la Società UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 ha inoltrato reclamo facendo presente la sospensione dell’incontro per mancanza di illuminazione e chiedendo che la circostanza fosse addebitata alla controparte, con la conseguente perdita della gara o in subordine la ripetizione della stessa. Dalla lettura degli atti ufficiale – fonte primaria di prova (Art.35 del C.G.S.) – si rileva che la gara in titolo è stata sospesa definitivamente, come sopra è cenno, per mancanza di illuminazione a causa di un blocco totale di corrente nella zona. Alla luce di quanto sopra, sussistendo, nel caso in specie, la causa di forza maggiore prevista dall’art.55 delle N.O.I.F., non può essere accolta l’istanza della ricorrente circa la sanzione della perdita della gara da infliggere alla Società PESCATORI OSTIA, ma ovviamente l’incontro va ripetuto. Questa Corte, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA Di accogliere il reclamo ordinando la ripetizione della gara.
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