COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MENGHINI ANGELO FINO ALL’11/03/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 38 DEL 28/01/2016 (Gara: VIRTUS MARTA – SPORTING BASSANO TEVERINA del 23/01/2016 – Campionato Terza Categoria Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MENGHINI ANGELO FINO ALL’11/03/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 38 DEL 28/01/2016 (Gara: VIRTUS MARTA – SPORTING BASSANO TEVERINA del 23/01/2016 – Campionato Terza Categoria Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016 La Società VIRTUS MARTA, contestando la squalifica fino all’11/03/2016 inflitta in primo grado al proprio calciatore MENGHINI Angelo, come in titolo, fa presente che lo stesso, dopo essere stato ammonito, si sarebbe avvicinato all’arbitro per chiedere spiegazioni ed avrebbe ricevuto senza motivo una seconda ammonizione con la conseguente espulsione, a seguito di ciò, il MENGHINI avrebbe lasciato disciplinatamente il terreno di gioco. La reclamante chiede, pertanto, una significativa riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva in rapporto a quanto asserito. Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art.35 C.G.S.), emerge ben altro episodio di cui il MENGHINI si è reso responsabile. Infatti, il citato calciatore, espulso per somma di ammonizioni, derideva l’arbitro e mentre lasciava il campo lo urtava volontariamente ad una spalla rivolgendogli frasi ingiuriose. Da quanto descritto, si deduce l’infondatezza delle lamentele della ricorrente, nonché la congruità delle sanzioni, per cui, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate.
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